Art. 10 I Corpi dei vigili del fuoco volontari 1. L'istituzione di un Corpo dei vigili del fuoco volontari di cui all'art. 47, comma 3, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, avviene ad opera del comune, sentite l'Unione distrettuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari e la Giunta provinciale.