Art. 10 
 
               I Corpi dei vigili del fuoco volontari 
 
  1. L'istituzione di un Corpo dei vigili del fuoco volontari di  cui
all'art. 47, comma 3, della legge provinciale 18  dicembre  2002,  n.
15, avviene ad opera del comune, sentite  l'Unione  distrettuale  dei
corpi dei vigili del fuoco volontari e la Giunta provinciale.