Art. 16 Disposizioni transitorie e finali 1. Per le sfere di competenza rimanenti presso l'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, i compiti del direttore amministrativo sono assunti dal presidente del consiglio di amministrazione. 2. Per le sfere di competenza rimanenti presso l'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, i compiti del direttore tecnico sono assunti dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco. 3. Finche' la Giunta provinciale non emana i criteri, le modalita', le direttive, i piani e le procedure previsti dal presente regolamento, valgono quelli gia' approvati dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile e gli organi ivi indicati sono sostituiti dai rispettivi organi della Provincia autonoma di Bolzano. 4. La Provincia autonoma di Bolzano subentra in tutti i contratti correnti dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile che riguardano le sfere di competenza assegnate con il presente regolamento alla Provincia autonoma di Bolzano. 5. Al punto 26 dell'allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente settimo trattino: «- funzione amministrativa servizio antincendi».