Art. 16 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Per le sfere di competenza rimanenti presso  l'Azienda  speciale
per i servizi antincendi e per la protezione civile,  i  compiti  del
direttore amministrativo sono assunti dal presidente del consiglio di
amministrazione. 
  2. Per le sfere di competenza rimanenti presso  l'Azienda  speciale
per i servizi antincendi e per la protezione civile,  i  compiti  del
direttore tecnico sono assunti dal comandante  del  Corpo  permanente
dei vigili del fuoco. 
  3. Finche' la Giunta provinciale non emana i criteri, le modalita',
le  direttive,  i  piani  e  le  procedure  previsti   dal   presente
regolamento,  valgono  quelli  gia'  approvati   dal   consiglio   di
amministrazione dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e  per
la protezione civile e gli organi ivi indicati  sono  sostituiti  dai
rispettivi organi della Provincia autonoma di Bolzano. 
  4. La Provincia autonoma di Bolzano subentra in tutti  i  contratti
correnti dell'Azienda speciale per i  servizi  antincendi  e  per  la
protezione civile che riguardano le sfere di competenza assegnate con
il presente regolamento alla Provincia autonoma di Bolzano. 
  5. Al punto 26 dell'allegato A alla  legge  provinciale  23  aprile
1992, n. 10, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente  settimo
trattino: «- funzione amministrativa servizio antincendi».