Art. 3 
 
                       Potere di requisizione 
 
  1. Le indennita' di cui all'art.  18  della  legge  provinciale  18
dicembre 2002, n. 15, sono concesse dal Direttore della  Ripartizione
provinciale  Protezione  antincendi  e  civile  in  base  a   criteri
preventivamente approvati dalla Giunta provinciale.