Art. 7 Ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.A. 1. Ai sensi dell'art. 2447 del codice civile la Regione concorre alla ricostituzione del capitale sociale della SAGA S.p.a. per l'importo massimo di € 2.539.000,00 proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale sociale. 2. E' autorizzato l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile fino all'importo massimo di € 3.433.000,00 corrispondente alle quote non sottoscritte e date in opzione agli altri soci che partecipano al capitale sociale della SAGA S.p.a.. 3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa: a) UPB 02.02.008 - capitolo di spesa 12352, in diminuzione di € 5.972.000,00; b) UPB 06.02.004 - capitolo di spesa 242422, in aumento di € 5.972.000,00. 4. Gli articoli 38 (Aeroporto d'Abruzzo) e 39 (Disposizioni transitorie) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 sono abrogati.