Art. 7 
 
        Ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.A. 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2447 del codice civile  la  Regione  concorre
alla ricostituzione  del  capitale  sociale  della  SAGA  S.p.a.  per
l'importo massimo di € 2.539.000,00 proporzionalmente alla  quota  di
partecipazione al capitale sociale. 
  2. E' autorizzato l'esercizio del diritto di  prelazione  ai  sensi
dell'art.  2441  del  codice  civile  fino  all'importo  massimo   di
€ 3.433.000,00 corrispondente alle quote non sottoscritte e  date  in
opzione agli altri soci che partecipano  al  capitale  sociale  della
SAGA S.p.a.. 
  3. Ai fini della copertura degli  oneri  di  cui  al  comma  1,  al
bilancio  di  previsione  dell'esercizio  finanziario  corrente  sono
apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa: 
    a) UPB 02.02.008 - capitolo di spesa  12352,  in  diminuzione  di
€ 5.972.000,00; 
    b) UPB 06.02.004 -  capitolo  di  spesa  242422,  in  aumento  di
€ 5.972.000,00. 
  4.  Gli  articoli  38  (Aeroporto  d'Abruzzo)  e  39  (Disposizioni
transitorie) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 sono abrogati.