Art. 8 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Abruzzo. 
(Omissis). 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  "Bollettino
Ufficiale della Regione". 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
    L'Aquila, 27 marzo 2014 
 
                               CHIODI 
 
(Omissis).