Art. 10 
 
Incentivazione all'adozione delle iniziative di cui all'art. 5  della
                           L.R. n. 22/2013 
 
  1. In attuazione dell'art. 5 della  l.r.  22/2013  ed  al  fine  di
incentivare la  realizzazione  di  alberghi  diffusi  e  di  favorire
ritorni  occupazionali  ed  economici  sul  territorio,   la   Giunta
regionale  adotta  ogni  piu'  idonea  ed  utile  iniziativa,   anche
attraverso il riconoscimento di premialita' varie, per incentivare  e
spronare gli enti locali ad adottare le iniziative di  valorizzazione
e animazione del patrimonio storico, ambientale e  culturale  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 22/2013.