Art. 10 Incentivazione all'adozione delle iniziative di cui all'art. 5 della L.R. n. 22/2013 1. In attuazione dell'art. 5 della l.r. 22/2013 ed al fine di incentivare la realizzazione di alberghi diffusi e di favorire ritorni occupazionali ed economici sul territorio, la Giunta regionale adotta ogni piu' idonea ed utile iniziativa, anche attraverso il riconoscimento di premialita' varie, per incentivare e spronare gli enti locali ad adottare le iniziative di valorizzazione e animazione del patrimonio storico, ambientale e culturale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 22/2013.