Art. 12 
 
                      Rinvio a norme di settore 
 
  1. All'esercizio  dell'albergo  diffuso  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla  l.r.  11/1993,  nonche'  le
norme ed i regolamenti vigenti per le strutture ricettive per  quanto
riguarda: 
    a) la comunicazione e la pubblicita' dei prezzi e dei periodi  di
apertura; 
    b) gli adempimenti in materia di pubblica sicurezza; 
    c) la classificazione dell'albergo diffuso; 
    d)  la  comunicazione  dei   dati   relativi   alle   rilevazione
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei flussi turistici; 
    e)  l'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  e  controllo   e
l'eventuale regime sanzionatorio. 
  2.  Gli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive  funzioni  e
competenze in materia di attivita' edilizia,  vigilano  sul  rispetto
delle prescrizioni di cui al presente  regolamento,  con  particolare
riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4. 
    L'Aquila, 29 aprile 2014 
 
                               CHIODI 
 
(Omissis).