Art. 12 Rinvio a norme di settore 1. All'esercizio dell'albergo diffuso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla l.r. 11/1993, nonche' le norme ed i regolamenti vigenti per le strutture ricettive per quanto riguarda: a) la comunicazione e la pubblicita' dei prezzi e dei periodi di apertura; b) gli adempimenti in materia di pubblica sicurezza; c) la classificazione dell'albergo diffuso; d) la comunicazione dei dati relativi alle rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei flussi turistici; e) l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo e l'eventuale regime sanzionatorio. 2. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze in materia di attivita' edilizia, vigilano sul rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4. L'Aquila, 29 aprile 2014 CHIODI (Omissis).