Art. 2 Definizione tipologica 1. Le unita' abitative di cui e' costituito l'albergo diffuso sono localizzate nello stesso centro storico e nel borgo antico, nel rispetto delle condizioni localizzative di cui all'art. 4. 2. L'obbligatorieta' dei requisiti richiesti all'albergo, ai fini della classificazione, permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell'esercizio. 3. Le unita' abitative devono essere poste in un numero minimo di almeno due edifici autonomi e indipendenti e possono essere presenti anche nello stabile dove e' presente l'ufficio di ricevimento e le sale comuni. 4. Le singole unita' abitative non possono distare dall'edificio centrale dove e' presente l'ufficio di ricevimento oltre trecento metri in linea d'aria o quattrocento metri misurati nel piu' breve percorso pedonale possibile. 5. Ai fini del presente regolamento si intende che le unita' abitative possono essere costituite da: a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o piu' locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo; il locale bagno deve essere dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia; b) alloggi, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composti da uno o piu' camere arredate, dotate, altresi', di locali bagno e di locali ad uso cucina autonomi; il locale bagno deve essere dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.