Art. 2 
 
                       Definizione tipologica 
 
  1. Le unita' abitative di cui e' costituito l'albergo diffuso  sono
localizzate nello stesso centro  storico  e  nel  borgo  antico,  nel
rispetto delle condizioni localizzative di cui all'art. 4. 
  2. L'obbligatorieta' dei requisiti richiesti all'albergo,  ai  fini
della classificazione, permane in quanto compatibile con la struttura
diffusa dell'esercizio. 
  3. Le unita' abitative devono essere poste in un numero  minimo  di
almeno due edifici autonomi e indipendenti e possono essere  presenti
anche nello stabile dove e' presente l'ufficio di  ricevimento  e  le
sale comuni. 
  4. Le singole unita' abitative non  possono  distare  dall'edificio
centrale dove e' presente l'ufficio  di  ricevimento  oltre  trecento
metri in linea d'aria o quattrocento metri misurati  nel  piu'  breve
percorso pedonale possibile. 
  5. Ai fini del  presente  regolamento  si  intende  che  le  unita'
abitative possono essere costituite da: 
    a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso
comune, composte da uno o piu' locali, arredate e  dotate  di  locale
bagno autonomo; il locale bagno deve essere dotato  di  w.c.,  bidet,
lavabo, vasca da bagno o doccia; 
    b) alloggi, aventi accesso  da  spazi  di  disimpegno  o  di  uso
comune, composti da uno o piu' camere arredate, dotate, altresi',  di
locali bagno e di locali ad uso cucina autonomi; il locale bagno deve
essere dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.