Art. 3 
 
                        Requisiti gestionali 
 
  1.  L'esercizio   di   albergo   diffuso   deve   essere   condotto
esclusivamente in forma imprenditoriale. 
  2. La gestione della struttura ricettiva deve fare capo ad un unico
soggetto giuridico che e'  titolare  dell'  attivita'  ed  assume  la
responsabilita' della sua conduzione. 
  3.  La  fornitura  dei  servizi  diversi  dalla  prenotazione,  dal
ricevimento  e  dal  pernottamento,  ivi  compreso  il  servizio   di
ristorazione diverso dalla prima colazione, puo' essere  affidata  ad
altri soggetti in possesso di regolare titolo ai sensi delle  vigenti
normative del settore di appartenenza,  previa  stipula  di  apposita
convenzione che regoli i rapporti tra il titolare  dell'esercizio  in
via principale ed il gestore dei servizi,  nonche'  la  qualita'  dei
servizi stessi; resta, comunque, in capo  al  gestore  principale  la
responsabilita' della conduzione  dell'attivita'  ricettiva  nel  suo
complesso. 
  4. Il servizio di prima colazione deve essere fornito  dal  gestore
dell'albergo diffuso. Per quanto  concerne  l'eventuale  servizio  di
ristorazione diverso dalla prima  colazione,  fermo  restando  quanto
previsto al comma 3, puo' venire erogato a condizione che i locali  e
l'attivita' svolta siano ubicati in unico stabile situato nella  Zona
A. Nella somministrazione di cibi e bevande e' garantito,  in  quanto
possibile e comunque in misura  prevalente,  l'utilizzo  di  prodotti
tipici espressione della  cultura  enogastronomica  regionale  ed  in
particolare della comunita' ospitante. 
  5. Nell'albergo diffuso e' consentita l'esposizione e la vendita di
prodotti tipici agroalimentari ed artigianali di origine  locale.  La
vendita e' subordinata alla normativa vigente in materia. 
  6. Nell'albergo diffuso non e' obbligatoria la nomina del direttore
d'albergo.