Art. 3 Requisiti gestionali 1. L'esercizio di albergo diffuso deve essere condotto esclusivamente in forma imprenditoriale. 2. La gestione della struttura ricettiva deve fare capo ad un unico soggetto giuridico che e' titolare dell' attivita' ed assume la responsabilita' della sua conduzione. 3. La fornitura dei servizi diversi dalla prenotazione, dal ricevimento e dal pernottamento, ivi compreso il servizio di ristorazione diverso dalla prima colazione, puo' essere affidata ad altri soggetti in possesso di regolare titolo ai sensi delle vigenti normative del settore di appartenenza, previa stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra il titolare dell'esercizio in via principale ed il gestore dei servizi, nonche' la qualita' dei servizi stessi; resta, comunque, in capo al gestore principale la responsabilita' della conduzione dell'attivita' ricettiva nel suo complesso. 4. Il servizio di prima colazione deve essere fornito dal gestore dell'albergo diffuso. Per quanto concerne l'eventuale servizio di ristorazione diverso dalla prima colazione, fermo restando quanto previsto al comma 3, puo' venire erogato a condizione che i locali e l'attivita' svolta siano ubicati in unico stabile situato nella Zona A. Nella somministrazione di cibi e bevande e' garantito, in quanto possibile e comunque in misura prevalente, l'utilizzo di prodotti tipici espressione della cultura enogastronomica regionale ed in particolare della comunita' ospitante. 5. Nell'albergo diffuso e' consentita l'esposizione e la vendita di prodotti tipici agroalimentari ed artigianali di origine locale. La vendita e' subordinata alla normativa vigente in materia. 6. Nell'albergo diffuso non e' obbligatoria la nomina del direttore d'albergo.