Art. 4 
 
   Localizzazione dell'albergo diffuso e disciplinare di restauro 
 
  1.  L'albergo  diffuso  e'  localizzato  esclusivamente  in  borghi
antichi e centri storici minori, anche abbandonati, caratterizzati da
pregio storico-ambientale, nonche' dalla presenza di elementi  tipici
della tradizione e della cultura del luogo,  cosi'  come  individuati
dall'art. 4, comma 1, della l.r. 22/2013. 
  2. Ai fini del presente regolamento, il  pregio  storico-ambientale
ricorre: 
    a) per quanto riguarda il  centro  storico,  qualora  l'aggregato
urbano sia classificato dal vigente  strumento  urbanistico  generale
quale Zona A - Centro storico ovvero quale ambito di tutela ai  sensi
della  legge  regionale  2  aprile  1983,  n.  18   (Norme   per   la
conservazione, tutela, trasformazione del  territorio  della  Regione
Abruzzo) al quale siano attribuite  dal  Piano  Urbanistico  Comunale
tali caratteristiche; 
    b) per il borgo antico, qualora esso presenti le  caratteristiche
indicate all'art. 1, comma 3. 
  3. Gli immobili adibiti ad albergo diffuso devono essere restaurati
ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380   «Testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia  (Testo
A)».  Ferma  restando  la  necessita'  di   garantire   le   esigenze
strutturali,    e'     vincolante     l'utilizzo     di     materiale
storico-architettonico di recupero o di materiale della stessa natura
ovvero compatibile, salvo nelle circostanze in  cui  sia  comprovata,
per ragioni tecnico-strutturali, l'impossibilita' di intervenire  con
materiali e tecnologie tradizionali. E' inoltre fatto  divieto  della
trasformazione dei caratteri costruttivi originari,  quali  murature,
volte, solai, coperture, pavimentazioni ed infissi, con  elementi  di
diversa  tipologia.  Il  materiale  di  recupero  utilizzato  per  il
restauro deve essere compatibile, per caratteristiche stilistiche  ed
architettoniche, a quello originariamente esistente, in specifico per
i pavimenti, i camini, le aperture, le coperture. 
  4. Gli arredamenti delle singole unita'  abitative  devono  rifarsi
alla tradizione locale.