Art. 5 
 
 Capacita' ricettiva e requisiti dimensionali delle unita' abitative 
 
  1. La capacita' ricettiva minima dell'albergo diffuso e' di  almeno
sette unita' abitative. 
  2. Pur considerando la peculiarita' degli  immobili  nei  quali  e'
esercitata l'attivita' ricettiva  di  albergo  diffuso,  quest'ultima
rispetta in ogni caso i requisiti minimi di  ospitalita'  alberghiera
definiti dalla vigente normativa regionale. 
  3. La superficie minima delle camere da  letto,  comprensiva  degli
spazi aperti sulle stesse, purche' non delimitati da serramenti anche
mobili ed esclusa ogni altra superficie, e' fissata: 
    a) in metri quadrati 8 per le camere ad un letto; 
    b) in metri quadrati 14 per le camere a due letti; 
    c) in metri quadrati 20 per le camere a tre letti; 
    d) in metri quadrati 26 per le camere a quattro letti. 
  4. L'altezza minima interna utile  dei  locali  posti  nell'albergo
diffuso e' quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali  di
igiene, con un minimo di metri 2,70 per le camere da letto e i locali
soggiorno, riducibile a metri 2,40 per i locali  bagno  e  gli  altri
locali accessori. 
  5. Nei comuni montani al di sopra dei metri 1.000 sul  livello  del
mare, tenuto conto delle  condizioni  climatiche  e  della  tipologia
edilizia locale, puo' essere consentita dalle norme e dai regolamenti
igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza  minima  interna
delle camere e dei locali soggiorno a metri 2,55: 
  6. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi,  sono  consentiti
valori inferiori ai minimi, purche' non al di sotto di metri 2,00,  a
condizione che l'altezza  media  ponderale  del  locale  non  risulti
inferiore a: 
    a) metri 2,70 per le camere ed i locali soggiorno; 
    b) metri 2,40 per le cucine ed i bagni; 
    e) metri 2,55 per le camere ed i locali soggiorno nelle localita'
classificate montane. 
  7. In ogni caso rimane fermo il mantenimento di  altezze  inferiori
in   presenza   di   alloggi   storicamente   abitati,   laddove   le
caratteristiche dell'immobile non consentono il raggiungimento  delle
altezze prescritte. 
  8. La suite e' composta da  un  locale  soggiorno,  senza  letto  o
poltrone letto, di almeno metri quadrati dieci, un bagno  completo  e
da una o piu' camere da letto aventi le dimensioni indicate nel comma
3. 
  9. Fermo restando le dimensioni minime delle  camere,  gli  alloggi
hanno le seguenti superfici minime, ad esclusione dei locali bagno: 
    a) metri quadrati 16 per gli alloggi a un letto; 
    b) metri quadrati 22 per gli alloggi a due letti; 
    e) metri quadrati 28 per gli alloggi a tre letti; 
    d) metri quadrati 34 per gli alloggi a quattro letti.