Art. 5 Capacita' ricettiva e requisiti dimensionali delle unita' abitative 1. La capacita' ricettiva minima dell'albergo diffuso e' di almeno sette unita' abitative. 2. Pur considerando la peculiarita' degli immobili nei quali e' esercitata l'attivita' ricettiva di albergo diffuso, quest'ultima rispetta in ogni caso i requisiti minimi di ospitalita' alberghiera definiti dalla vigente normativa regionale. 3. La superficie minima delle camere da letto, comprensiva degli spazi aperti sulle stesse, purche' non delimitati da serramenti anche mobili ed esclusa ogni altra superficie, e' fissata: a) in metri quadrati 8 per le camere ad un letto; b) in metri quadrati 14 per le camere a due letti; c) in metri quadrati 20 per le camere a tre letti; d) in metri quadrati 26 per le camere a quattro letti. 4. L'altezza minima interna utile dei locali posti nell'albergo diffuso e' quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene, con un minimo di metri 2,70 per le camere da letto e i locali soggiorno, riducibile a metri 2,40 per i locali bagno e gli altri locali accessori. 5. Nei comuni montani al di sopra dei metri 1.000 sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, puo' essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a metri 2,55: 6. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentiti valori inferiori ai minimi, purche' non al di sotto di metri 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a: a) metri 2,70 per le camere ed i locali soggiorno; b) metri 2,40 per le cucine ed i bagni; e) metri 2,55 per le camere ed i locali soggiorno nelle localita' classificate montane. 7. In ogni caso rimane fermo il mantenimento di altezze inferiori in presenza di alloggi storicamente abitati, laddove le caratteristiche dell'immobile non consentono il raggiungimento delle altezze prescritte. 8. La suite e' composta da un locale soggiorno, senza letto o poltrone letto, di almeno metri quadrati dieci, un bagno completo e da una o piu' camere da letto aventi le dimensioni indicate nel comma 3. 9. Fermo restando le dimensioni minime delle camere, gli alloggi hanno le seguenti superfici minime, ad esclusione dei locali bagno: a) metri quadrati 16 per gli alloggi a un letto; b) metri quadrati 22 per gli alloggi a due letti; e) metri quadrati 28 per gli alloggi a tre letti; d) metri quadrati 34 per gli alloggi a quattro letti.