Art. 8 
 
                  Avvio ed esercizio dell'attivita' 
 
  1.  L'apertura,  il  trasferimento  e  le   modifiche   riguardanti
l'esercizio dell'attivita' ricettiva di albergo diffuso sono soggetti
alla Segnalazione certificata di inizio  attivita'  (SCIA)  ai  sensi
dell'art. 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi) e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
presentata allo Sportello unico per le  attivita'  produttive  (SUAP)
del comune territorialmente competente,  su  modulistica  predisposta
dalla Direzione regionale competente in materia di  Turismo,  a  cura
del titolare o, se persona diversa, del gestore e del  suo  eventuale
legale rappresentante ovvero, in caso di persona  giuridica,  a  cura
della persona che ne ha la rappresentanza  legale  con  menzione  del
mandato. 
  2. La SCIA e' corredata delle  autocertificazioni  e  dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta' di cui al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) comprovanti  il  possesso  dei  requisiti  di  legge,
nonche' delle attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici  abilitati,
unitamente  agli  elaborati  tecnici  necessari,  il  possesso  delle
caratteristiche e dei requisiti di cui al presente regolamento, fermo
restando il rispetto  delle  norme  sulla  sicurezza  dei  luoghi  di
lavoro,   urbanistiche,   edilizie,    ambientali,    paesaggistiche,
culturali,  di  pubblica   sicurezza,   igienico   sanitarie,   sulla
prevenzione incendi e sull'accessibilita'. 
  3.  Per  ogni  ulteriore  aspetto,  il  contenuto  della  SCIA   e'
determinato ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 26 gennaio
1993, n. 11 (Strutture ricettive  e  stabilimenti  balneari:  prezzi,
classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica).