Art. 8 Avvio ed esercizio dell'attivita' 1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l'esercizio dell'attivita' ricettiva di albergo diffuso sono soggetti alla Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, presentata allo Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune territorialmente competente, su modulistica predisposta dalla Direzione regionale competente in materia di Turismo, a cura del titolare o, se persona diversa, del gestore e del suo eventuale legale rappresentante ovvero, in caso di persona giuridica, a cura della persona che ne ha la rappresentanza legale con menzione del mandato. 2. La SCIA e' corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonche' delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, il possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull'accessibilita'. 3. Per ogni ulteriore aspetto, il contenuto della SCIA e' determinato ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica).