Art. 9 
 
Valorizzazione degli elementi tipici della tradizione e della cultura
                              del luogo 
 
  1. In attivazione di quanto previsto dall'art. 4,  comma  2,  della
l.r. 22/2013, la SCIA di cui all'art.  8  e'  altresi'  corredata  da
appositi programmi o proposte ospitali che  documentano  la  presenza
degli elementi della  tradizione  e  della  cultura  suscettibili  di
valorizzazione di cui  all'art.  4,  comma  1,  della  l.r.  22/2013,
nonche' gli interventi e le iniziative da intraprendere per  la  piu'
ampia diffusione e conoscenza della storia e della  cultura  popolare
abruzzese. 
  2. I programmi o proposte  ospitali  di  cui  al  comma  1  possono
indicare  un   tema   distintivo,   identificativo   e   promozionale
dell'albergo diffuso, che ne caratterizzi l'offerta ospitale. Il tema
distintivo  e'  desunto  dalle  specificita'  culturali  maggiormente
riconoscibili dopo un'attenta valutazione del patrimonio materiale ed
immateriale   adeguatamente   ricercato   per   esprimere   in   modo
significativo le identita' territoriali di riferimento.