Art. 9 Valorizzazione degli elementi tipici della tradizione e della cultura del luogo 1. In attivazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della l.r. 22/2013, la SCIA di cui all'art. 8 e' altresi' corredata da appositi programmi o proposte ospitali che documentano la presenza degli elementi della tradizione e della cultura suscettibili di valorizzazione di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. 22/2013, nonche' gli interventi e le iniziative da intraprendere per la piu' ampia diffusione e conoscenza della storia e della cultura popolare abruzzese. 2. I programmi o proposte ospitali di cui al comma 1 possono indicare un tema distintivo, identificativo e promozionale dell'albergo diffuso, che ne caratterizzi l'offerta ospitale. Il tema distintivo e' desunto dalle specificita' culturali maggiormente riconoscibili dopo un'attenta valutazione del patrimonio materiale ed immateriale adeguatamente ricercato per esprimere in modo significativo le identita' territoriali di riferimento.