Allegato 
 
Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle
  risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge
  regionale 1/2007 a favore  dei  Consorzi  di  garanzia  fidi  della
  regione Friuli Venezia Giulia, emanato con Decreto  del  Presidente
  della Regione 25 luglio 2007, n. 0226. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento dispone  le  necessarie  modifiche  al
Regolamento per l'assegnazione delle  risorse  finanziarie  ai  sensi
dell' articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei
Consorzi di  garanzia  fidi  della  regione  Friuli  Venezia  Giulia,
emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio  2007,  n.
0226/Pres. al fine di consentire l'adeguamento alla nuova  disciplina
in tema di aiuti de minimis, come introdotta dal regolamento (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione   del   18   dicembre   2013   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea  serie  L  352  del  24
dicembre 2013. 
 
                               Art. 2. 
 
 
          Modifiche all'articolo 7 del DPReg. n. 0226/2007 
 
    1. Nella rubrica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Regione n. 0226/2007 le parole: «(CE) n. 1998/2006»  sono  sostituite
dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013». 
    2. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0226/2007 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le garanzie in favore dei soggetti privati, a valere  sulle
assegnazioni di  cui  al  presente  regolamento,  sono  concessi  dai
Confidi  in  osservanza  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli  aiuti  "de  minimis",  pubblicato  nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.». 
    3. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0226/2007 e' sostituito dal seguente: 
      «2. I Confidi curano gli adempimenti previsti  dal  regolamento
(UE) n. 1407/2013 al fine di garantire il rispetto delle disposizioni
ivi  stabilite,  con  particolare  riferimento  alle  soglie  massime
d'aiuto, tenuto conto del disposto dell'articolo 4, paragrafo 6,  del
predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti  esclusi  ed  alla
conservazione dei dati rilevanti.». 
    4. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0226/2007 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  3  del
regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtu' delle quali: 
        a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis  concessi  ad
una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo
2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n.  1407/2013,  ad  una
medesima "impresa unica", non puo' superare 200.000 euro nell'arco di
tre esercizi finanziari; 
        b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo
3 del regolamento (UE)  n.  1407/2013,  l'importo  complessivo  degli
aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o,  se  ricorre  la
fattispecie  di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  2,  del   predetto
regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa  unica",  che
opera nel settore del trasporto di merci su strada  per  conto  terzi
non  puo'  superare  100.000   euro   nell'arco   di   tre   esercizi
finanziari.». 
    5. Al comma 4 bis dell'articolo  7  del  decreto  del  Presidente
della Regione n. 0226/2007 le parole: «Per le  garanzie  concesse  ai
sensi del "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006,» sono
soppresse. 
    6. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 7 del decreto del Presidente
della Regione n. 0226/2007 e' inserito il seguente: 
      «4-ter. Ai fini del riscontro preliminare  del  rispetto  della
regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa  richiedente
rilascia,  al  momento  della  presentazione   della   domanda,   una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'  redatta  ai  sensi
dell'articolo  47  del  decreto  del  Presidente   della   Repubblica
445/2000,  attestante  tutti  gli   eventuali   contributi   ricevuti
dall'impresa  medesima  o,  se  ricorre   la   fattispecie   di   cui
all'articolo  2,  paragrafo  2,  del  citato  regolamento   (UE)   n.
1407/2013, dalla "impresa unica"  di  cui  l'impresa  richiedente  fa
parte.». 
    7. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 7 del decreto del Presidente
della Regione n. 0226/2007 e' inserito il seguente: 
      «4-quater. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al
presente articolo le imprese: 
        a) in stato  di  scioglimento  o  liquidazione  volontaria  o
sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti  e'  in  corso
un'iniziativa per la sottoposizione a  procedure  concorsuali,  quali
fallimento,   liquidazione    coatta    amministrativa,    concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; 
        b)  destinatarie   di   sanzioni   interdittive,   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.
231 (Disciplina della responsabilita'  amministrativa  delle  persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300); 
        c) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del
regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A.». 
 
                               Art. 3. 
 
 
       Abrogazione dell'articolo 7 bis del DPReg. n. 0226/2007 
 
    1. L'articolo 7 bis del decreto del Presidente della  Regione  n.
0226/2007 e' abrogato. 
 
                               Art. 4. 
 
 
             Modifica all'articolo 11 del DPReg 224/2009 
 
    1. Alla fine  del  comma  1  dell'articolo  11  del  decreto  del
Presidente della Regione 226/2007 sono aggiunte le parole:  «e  resta
in  vigore  nei  limiti  di  cui  all'articolo  7,  paragrafo  4,   e
dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013». 
 
                               Art. 5. 
 
 
         Sostituzione dell'allegato A del DPReg n. 0226/2007 
 
    1. L'allegato A del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0226/2007, e' sostituito dall'Allegato A al presente regolamento. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Nel rispetto dei limiti  temporali  previsti  dall'articolo  7
paragrafo 3 del regolamento (UE)  n.  1407/2013  ai  procedimenti  in
corso all'entrata in vigore  del  presente  regolamento  continua  ad
applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando  che  per
gli  aiuti  de  minimis  concessi  dopo  il  30  giugno  2014   trova
applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
(Omissis).