Allegato Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con Decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226. Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell' articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres. al fine di consentire l'adeguamento alla nuova disciplina in tema di aiuti de minimis, come introdotta dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. Art. 2. Modifiche all'articolo 7 del DPReg. n. 0226/2007 1. Nella rubrica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 le parole: «(CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013». 2. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 e' sostituito dal seguente: «1. Le garanzie in favore dei soggetti privati, a valere sulle assegnazioni di cui al presente regolamento, sono concessi dai Confidi in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.». 3. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 e' sostituito dal seguente: «2. I Confidi curano gli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 al fine di garantire il rispetto delle disposizioni ivi stabilite, con particolare riferimento alle soglie massime d'aiuto, tenuto conto del disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti esclusi ed alla conservazione dei dati rilevanti.». 4. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 e' sostituito dal seguente: «3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtu' delle quali: a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non puo' superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non puo' superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.». 5. Al comma 4 bis dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 le parole: «Per le garanzie concesse ai sensi del "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006,» sono soppresse. 6. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 e' inserito il seguente: «4-ter. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte.». 7. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 e' inserito il seguente: «4-quater. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese: a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti e' in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); c) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A.». Art. 3. Abrogazione dell'articolo 7 bis del DPReg. n. 0226/2007 1. L'articolo 7 bis del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 e' abrogato. Art. 4. Modifica all'articolo 11 del DPReg 224/2009 1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 226/2007 sono aggiunte le parole: «e resta in vigore nei limiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013». Art. 5. Sostituzione dell'allegato A del DPReg n. 0226/2007 1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007, e' sostituito dall'Allegato A al presente regolamento. Art. 6. Norma transitoria 1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).