Allegato 
 
Regolamento di modifica al  Regolamento  recante  Testo  Unico  delle
  disposizioni regolamentari in materia di  incentivi  a  favore  del
  settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione
  12 agosto 2005, n. 272. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento dispone  le  necessarie  modifiche  al
Regolamento recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari  in
materia di incentivi a favore  del  settore  artigiano,  emanato  con
decreto del Presidente della Regione  12  agosto  2005,  n.  272,  in
considerazione  dell'entrata  in  vigore  del  Regolamento  (UE)   n.
1407/2013 relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis". 
 
                               Art. 2. 
 
 
           Modifica all'articolo 1 bis del DPReg 272/2005 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 1  bis  del  decreto  del  Presidente
della  Regione  272/2005  le  parole:  «  (CE)  n.  1998/2006   della
Commissione del 15 dicembre  2006,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di  importanza  minore  («de
minimis»), pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea
serie L. n.  379/5  del  28  dicembre  2006»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18  dicembre  2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea  serie  L  352  del  24
dicembre 2013». 
 
                               Art. 3. 
 
 
             Modifica all'articolo 3 del DPReg 272/2005 
 
    1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto  del  Presidente  della
Regione 272/2005 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1,  paragrafo  2,
del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del
regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attivita' e  le  tipologie
di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento
dell'Unione europea, elencati nell'allegato A». 
 
                               Art. 4. 
 
 
             Modifiche all'articolo 4 del DPReg 272/2005 
 
    1. All'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
272/2005 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla rubrica le parole: «(CE) n.  1998/2006»  sono  sostituite
dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013»; 
    b) al comma 1 le parole:  «(CE)  n.  1998/2006»  sono  sostituite
dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3  del
regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtu' delle quali: 
    a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi  ad  una
medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo  2,
paragrafo 2, del predetto  regolamento  (UE)  n.  1407/2013,  ad  una
medesima "impresa unica", non puo' superare 200.000 euro nell'arco di
tre esercizi finanziari; 
    b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto  articolo  3
del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli  aiuti
de minimis  concessi  ad  una  medesima  impresa  o,  se  ricorre  la
fattispecie  di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  2,  del   predetto
regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa  unica",  che
opera nel settore del trasporto di merci su strada  per  conto  terzi
non puo' superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari». 
 
                               Art. 5. 
 
 
             Modifica all'articolo 7 del DPReg 272/2005 
 
    1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto  del  Presidente  della
Regione 272/2005 le parole: « 2, paragrafo 5 del regolamento (CE)  n.
1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «5 del regolamento (UE) n.
1407/2013». 
 
                               Art. 6. 
 
 
             Modifica all'articolo 13 del DPReg 272/2005 
 
    1. Il comma 4 bis dell'articolo 13  del  decreto  del  Presidente
della Regione 272/2005 e' sostituito dal seguente: 
    «4 bis. Ai fini del  riscontro  preliminare  del  rispetto  della
regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa  richiedente
rilascia,  al  momento  della  presentazione   della   domanda,   una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'  redatta  ai  sensi
dell'articolo  47  del  decreto  del  Presidente   della   Repubblica
445/2000,  attestante  tutti  gli   eventuali   contributi   ricevuti
dall'impresa  medesima  o,  se  ricorre   la   fattispecie   di   cui
all'articolo  2,  paragrafo  2,  del  citato  regolamento   (UE)   n.
1407/2013, dalla "impresa unica"  di  cui  l'impresa  richiedente  fa
parte». 
 
                               Art. 7. 
 
 
            Modifica all'articolo 120 del DPReg 272/2005 
 
    1. Al comma 4 dell'articolo 120 del decreto del Presidente  della
Regione  272/2005  le  parole:  «dall'articolo  5   paragrafo   3   e
dall'articolo 6 del regolamento (CE) 1998/2006» sono sostituite dalle
seguenti: «dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n.
1407/2013». 
 
                               Art. 8. 
 
 
           Sostituzione dell'allegato A al DPReg 272/2005 
 
    1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione  272/2005
e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. 
 
                               Art. 9. 
 
 
             Modifiche all'allegato D al DPReg 272/2005 
 
    1.  All'allegato  D  al  decreto  del  Presidente  della  Regione
272/2005 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al titolo le parole: «(CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle
seguenti: «(UE) n. 1407/2013»; 
    b)  al  primo  periodo  le  parole:  «(CE)  n.  1998/2006   della
Commissione del 15 dicembre  2006,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di  importanza  minore  («de
minimis»)» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n.  1407/2013  della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis"». 
 
                              Art. 10. 
 
 
             Modifiche all'allegato E al DPReg 272/2005 
 
    1.  All'allegato  E  al  decreto  del  Presidente  della  Regione
272/2005 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al titolo le parole: «(CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle
seguenti: «(UE) n. 1407/2013»; 
    b)  al  primo  periodo  le  parole:  «(CE)  n.  1998/2006   della
Commissione del 15 dicembre  2006,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di  importanza  minore  («de
minimis»)» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n.  1407/2013  della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis"». 
 
                              Art. 11. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Nel rispetto dei limiti  temporali  previsti  dall'articolo  7
paragrafo 3 del regolamento (UE)  n.  1407/2013  ai  procedimenti  in
corso all'entrata in vigore  del  presente  regolamento  continua  ad
applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando  che  per
gli  aiuti  de  minimis  concessi  dopo  il  30  giugno  2014   trova
applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 
    (Omissis).