Allegato Regolamento di modifica al Regolamento recante Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272. Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272, in considerazione dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Art. 2. Modifica all'articolo 1 bis del DPReg 272/2005 1. Al comma 1 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Regione 272/2005 le parole: « (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 379/5 del 28 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013». Art. 3. Modifica all'articolo 3 del DPReg 272/2005 1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attivita' e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato A». Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del DPReg 272/2005 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica le parole: «(CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013»; b) al comma 1 le parole: «(CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtu' delle quali: a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non puo' superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non puo' superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari». Art. 5. Modifica all'articolo 7 del DPReg 272/2005 1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 le parole: « 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «5 del regolamento (UE) n. 1407/2013». Art. 6. Modifica all'articolo 13 del DPReg 272/2005 1. Il comma 4 bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 e' sostituito dal seguente: «4 bis. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte». Art. 7. Modifica all'articolo 120 del DPReg 272/2005 1. Al comma 4 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 le parole: «dall'articolo 5 paragrafo 3 e dall'articolo 6 del regolamento (CE) 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013». Art. 8. Sostituzione dell'allegato A al DPReg 272/2005 1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 272/2005 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. Art. 9. Modifiche all'allegato D al DPReg 272/2005 1. All'allegato D al decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) al titolo le parole: «(CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013»; b) al primo periodo le parole: «(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»)» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"». Art. 10. Modifiche all'allegato E al DPReg 272/2005 1. All'allegato E al decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) al titolo le parole: «(CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013»; b) al primo periodo le parole: «(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»)» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"». Art. 11. Norma transitoria 1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).