(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35  del
                           1° agosto 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma ottavo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 68, commi 1 e 2, dello Statuto; 
  Visto   il   decreto   legislativo   28   giugno   2012,   n.   106
(Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della  salute,  a
norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183); 
  Visto il parere della Prima commissione consiliare, espresso  nella
seduta del 19 giugno 2014; 
  Considerato quanto segue: 
    1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio  e
Toscana si occupa di diagnosi delle malattie infettive degli  animali
domestici e selvatici, effettua  analisi  per  la  valutazione  della
salubrita' degli alimenti destinati all'uomo e agli animali, cura  la
sorveglianza epidemiologica  delle  malattie  infettive  animali,  in
particolare   di   quelle    trasmissibili    all'uomo.    L'Istituto
zooprofilattico sperimentale  costituisce  un  punto  di  riferimento
indispensabile   nella   gestione   delle   emergenze   legate   alle
contaminazioni  ambientali  che  interessano  gli   alimenti   e   le
popolazioni animali. Tali funzioni si  configurano,  prevalentemente,
come attivita' di supporto alle aziende sanitarie. 
    2. Le attivita' degli istituti zooprofilattici sono  disciplinate
dalla legge 30 giugno 1993, n.  270  (Riordinamentto  degli  istituti
zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma  1,  lettera
h), della legge 23 ottobre  1992,  n.  421),  sull'intero  territorio
nazionale. La Regione Toscana ha provveduto a recepire  la  normativa
statale con legge regionale 29 luglio 1999, n. 44, mentre la  Regione
Lazio con legge regionale 6 agosto 1999, n. 11. 
    3. Con l'approvazione del  decreto  legislativo  n.  106/2012  il
Governo ha provveduto alla riorganizzazione degli enti  vigilati  dal
Ministero  della  salute,  inclusi   gli   istituti   zooprofilattici
sperimentali, stabilendo  che  le  regioni  debbano  disciplinare  le
modalita' gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti
nel  rispetto  dei  principi  di  semplificazione  e  di  snellimento
dell'organizzazione   e   della   struttura   amministrativa   e   di
razionalizzazione  e  ottimizzazione  delle  spese  e  dei  costi  di
funzionamento. 
    4. Nasce, quindi, l'esigenza di recepire il contenuto del decreto
legislativo  n.  106/2012,  aggiornando  l'ordinamento  regionale   e
conformandolo alla sopravvenuta  normativa  statale,  emanando  nuovi
indirizzi in materia  di  gestione,  organizzazione  e  funzionamento
secondo quanto previsto dal dettato nazionale. 
    5. Le regioni Lazio e Toscana,  ai  sensi  dell'art.  117,  comma
ottavo,  della  Costituzione,  in  data  26  febbraio   2014,   hanno
sottoscritto un'intesa per il riordino dell'Istituto  zooprofilattico
sperimentale delle regioni Lazio e Toscana; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Ratifica 
 
  1. Ai sensi dell'art.  117,  comma  ottavo,  della  Costituzione  e
dell'art.  68,  comma  2,  dello  Statuto,  e'  ratificata  l'intesa,
allegata alla presente legge, tra  la  Regione  Lazio  e  la  Regione
Toscana per il riordino  dell'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
delle regioni Lazio e Toscana.