(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 1° agosto 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma ottavo, della Costituzione; Visto l'art. 68, commi 1 e 2, dello Statuto; Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183); Visto il parere della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 giugno 2014; Considerato quanto segue: 1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana si occupa di diagnosi delle malattie infettive degli animali domestici e selvatici, effettua analisi per la valutazione della salubrita' degli alimenti destinati all'uomo e agli animali, cura la sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive animali, in particolare di quelle trasmissibili all'uomo. L'Istituto zooprofilattico sperimentale costituisce un punto di riferimento indispensabile nella gestione delle emergenze legate alle contaminazioni ambientali che interessano gli alimenti e le popolazioni animali. Tali funzioni si configurano, prevalentemente, come attivita' di supporto alle aziende sanitarie. 2. Le attivita' degli istituti zooprofilattici sono disciplinate dalla legge 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamentto degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sull'intero territorio nazionale. La Regione Toscana ha provveduto a recepire la normativa statale con legge regionale 29 luglio 1999, n. 44, mentre la Regione Lazio con legge regionale 6 agosto 1999, n. 11. 3. Con l'approvazione del decreto legislativo n. 106/2012 il Governo ha provveduto alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, inclusi gli istituti zooprofilattici sperimentali, stabilendo che le regioni debbano disciplinare le modalita' gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti nel rispetto dei principi di semplificazione e di snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa e di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento. 4. Nasce, quindi, l'esigenza di recepire il contenuto del decreto legislativo n. 106/2012, aggiornando l'ordinamento regionale e conformandolo alla sopravvenuta normativa statale, emanando nuovi indirizzi in materia di gestione, organizzazione e funzionamento secondo quanto previsto dal dettato nazionale. 5. Le regioni Lazio e Toscana, ai sensi dell'art. 117, comma ottavo, della Costituzione, in data 26 febbraio 2014, hanno sottoscritto un'intesa per il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Ratifica 1. Ai sensi dell'art. 117, comma ottavo, della Costituzione e dell'art. 68, comma 2, dello Statuto, e' ratificata l'intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana.