(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna  n.
                       216 del 18 luglio 2014) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Al fine di  accrescere  l'attrazione  e  la  competitivita'  del
sistema  economico  dell'Emilia-Romagna  e  di  raggiungere   elevati
livelli  di  sostenibilita'  ambientale  e  sociale  dello  sviluppo,
concorrendo  alla  realizzazione  della  strategia  europea  per  una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la  Regione  promuove
il rafforzamento, l'innovazione, la specializzazione  intelligente  e
l'internazionalizzazione delle imprese e  delle  filiere  produttive;
valorizza i progetti di ricerca  e  innovazione,  la  responsabilita'
sociale d'impresa, l'imprenditorialita' sociale e  la  partecipazione
dei lavoratori; favorisce l'afflusso  di  investimenti  nazionali  ed
esteri sul territorio e nelle imprese regionali. 
  2. la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva  dell'apparato
produttivo   viene   perseguita   dalla   Regione    attraverso    le
programmazioni settoriali e, in particolare: 
    a) il Programma  regionale  delle  attivita'  produttive  di  cui
all'art. 54 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3  (Riforma  del
sistema regionale e locale), il Piano regionale di  Sviluppo  rurale,
l'attuazione  delle  leggi  regionali  in  materia  di   artigianato,
commercio, turismo, cooperazione, ricerca industriale e trasferimento
tecnologico, nonche' con gli strumenti e  le  misure  della  presente
legge; 
    b)  gli  interventi  in  materia  di  formazione   e   istruzione
professionale di cui alla legge  regionale  30  giugno  2003,  n.  12
(Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per
ognuno e per tutto l'arco della  vita,  attraverso  il  rafforzamento
dell'istruzione  e   della   formazione   professionale,   anche   in
integrazione tra loro), alla legge regionale 30  giugno  2011,  n.  5
(Disciplina  del  sistema  regionale  dell'istruzione  e   formazione
professionale), nonche' gli interventi in materia di lavoro  previsti
dalla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la  promozione
dell'occupazione,  della  qualita',  sicurezza  e   regolarita'   del
lavoro). 
  3. Per il raggiungimento degli obiettivi di  cui  al  comma  1,  la
Regione promuove: 
    a) la qualificazione, l'innovazione del sistema produttivo  e  la
crescita occupazionale; 
    b) la realizzazione delle infrastrutture per le reti  telematiche
in banda ultralarga; 
    c) la generazione diffusa di energia, con particolare riferimento
all'impiego di fonti energetiche rinnovabili e di soluzioni in  grado
di aumentare l'efficienza del sistema energetico regionale; 
    d) la ricerca e il trasferimento tecnologico; 
    e) la formazione delle risorse umane; 
    f) il valore della legalita' come presupposto  indispensabile  di
uno sviluppo equo e sostenibile; 
    g) lo sviluppo della rete di Welfare e dei servizi abitativi.