(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 216 del 18 luglio 2014) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Obiettivi 1. Al fine di accrescere l'attrazione e la competitivita' del sistema economico dell'Emilia-Romagna e di raggiungere elevati livelli di sostenibilita' ambientale e sociale dello sviluppo, concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione promuove il rafforzamento, l'innovazione, la specializzazione intelligente e l'internazionalizzazione delle imprese e delle filiere produttive; valorizza i progetti di ricerca e innovazione, la responsabilita' sociale d'impresa, l'imprenditorialita' sociale e la partecipazione dei lavoratori; favorisce l'afflusso di investimenti nazionali ed esteri sul territorio e nelle imprese regionali. 2. la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'apparato produttivo viene perseguita dalla Regione attraverso le programmazioni settoriali e, in particolare: a) il Programma regionale delle attivita' produttive di cui all'art. 54 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), il Piano regionale di Sviluppo rurale, l'attuazione delle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, turismo, cooperazione, ricerca industriale e trasferimento tecnologico, nonche' con gli strumenti e le misure della presente legge; b) gli interventi in materia di formazione e istruzione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale), nonche' gli interventi in materia di lavoro previsti dalla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro). 3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove: a) la qualificazione, l'innovazione del sistema produttivo e la crescita occupazionale; b) la realizzazione delle infrastrutture per le reti telematiche in banda ultralarga; c) la generazione diffusa di energia, con particolare riferimento all'impiego di fonti energetiche rinnovabili e di soluzioni in grado di aumentare l'efficienza del sistema energetico regionale; d) la ricerca e il trasferimento tecnologico; e) la formazione delle risorse umane; f) il valore della legalita' come presupposto indispensabile di uno sviluppo equo e sostenibile; g) lo sviluppo della rete di Welfare e dei servizi abitativi.