Art. 10 
 
                       Promozione del welfare 
 
  1. Lo sviluppo delle  attivita'  produttive  e'  sostenuto  tramite
opportune iniziative  di  implementazione  dei  servizi  locali  alla
persona. A tal  fine  la  promozione  e  la  realizzazione  di  nuovi
insediamenti produttivi, progetti di  crescita  delle  imprese  e  di
programmi  di  riconversione  produttiva,   e'   accompagnata   dalla
strutturazione dei servizi necessari, in ragione  dell'aumento  della
domanda prevedibile. 
  2. In particolare, nell'ambito  degli  accordi  di  insediamento  e
sviluppo di cui all'art. 6, la Regione  e  gli  enti  locali  possono
promuovere, anche in  collaborazione  con  le  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura  e  con  le  imprese  del  Terzo
settore, progetti di welfare aziendale e comunitario per accrescere e
qualificare i servizi alla persona, integrati con la rete dei servizi
socio-sanitari e abitativi del territorio, nel rispetto delle norme a
tutela del lavoro e dei diritti degli utenti.