Art. 10 Promozione del welfare 1. Lo sviluppo delle attivita' produttive e' sostenuto tramite opportune iniziative di implementazione dei servizi locali alla persona. A tal fine la promozione e la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, progetti di crescita delle imprese e di programmi di riconversione produttiva, e' accompagnata dalla strutturazione dei servizi necessari, in ragione dell'aumento della domanda prevedibile. 2. In particolare, nell'ambito degli accordi di insediamento e sviluppo di cui all'art. 6, la Regione e gli enti locali possono promuovere, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le imprese del Terzo settore, progetti di welfare aziendale e comunitario per accrescere e qualificare i servizi alla persona, integrati con la rete dei servizi socio-sanitari e abitativi del territorio, nel rispetto delle norme a tutela del lavoro e dei diritti degli utenti.