Art. 11 Ruolo delle societa' regionali per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione. 1. Al fine di promuovere l'economia del territorio, ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attivita' di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) la Regione, anche con il concorso delle proprie societa' partecipate in house, stipula accordi di collaborazione e partenariato economico e scientifico-tecnologico con altre Regioni e con istituzioni internazionali; coordina la propria politica di promozione sui mercati esteri e di attrazione degli investimenti con le strategie nazionali ed europee; collabora con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per i medesimi fini. 2. La Regione inoltre, anche con il concorso delle proprie societa' partecipate in house, svolge le seguenti attivita': a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri, ed il successivo supporto tecnico, conformemente alle proprie strategie di sviluppo; b) la promozione a livello internazionale dell'immagine della Regione e delle opportunita' di investimento nell'economia del territorio; c) la valorizzazione della conoscenza delle realta' produttive regionali e delle eccellenze anche di piccola e media impresa attraverso il ricorso ai moderni sistemi di comunicazione; d) l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale; e) la predisposizione di una mappatura analitica delle aree disponibili, con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento; f) la garanzia della disponibilita' di reti di telecomunicazione e servizi telematici sull'intero territorio regionale alle imprese che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei, qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l'assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitivita'.