Art. 11 
Ruolo delle societa' regionali per la valorizzazione del  territorio,
  la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione. 
  1. Al fine di promuovere l'economia del territorio, ai sensi  della
legge regionale 28 luglio 2008, n.  16  (norme  sulla  partecipazione
della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto
comunitario, sulle attivita' di rilievo internazionale della  Regione
e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12,  13
e 25 dello Statuto regionale) la Regione, anche con il concorso delle
proprie  societa'  partecipate   in   house,   stipula   accordi   di
collaborazione e partenariato economico e scientifico-tecnologico con
altre Regioni e con istituzioni internazionali; coordina  la  propria
politica di promozione sui  mercati  esteri  e  di  attrazione  degli
investimenti con le strategie nazionali ed europee; collabora con gli
altri soggetti pubblici e  privati  operanti  sul  territorio  per  i
medesimi fini. 
  2. La Regione inoltre, anche con il concorso delle proprie societa'
partecipate in house, svolge le seguenti attivita': 
    a)  la  ricerca  di  investitori  nazionali  ed  esteri,  ed   il
successivo supporto tecnico, conformemente alle proprie strategie  di
sviluppo; 
    b) la promozione a  livello  internazionale  dell'immagine  della
Regione  e  delle  opportunita'  di  investimento  nell'economia  del
territorio; 
    c) la valorizzazione della conoscenza  delle  realta'  produttive
regionali e  delle  eccellenze  anche  di  piccola  e  media  impresa
attraverso il ricorso ai moderni sistemi di comunicazione; 
    d) l'integrazione a livello di area territoriale delle  politiche
settoriali  regionali  e  delle  politiche  locali,  con  particolare
riguardo alla  valorizzazione  dell'ambiente,  alla  logistica,  alla
riqualificazione territoriale; 
    e) la predisposizione  di  una  mappatura  analitica  delle  aree
disponibili, con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese
ai fini dell'insediamento; 
    f) la garanzia della disponibilita' di reti di  telecomunicazione
e servizi telematici sull'intero territorio  regionale  alle  imprese
che operano  in  zone  in  digital  divide  rispetto  agli  obiettivi
europei,   qualora   non   ci    siano    operatori    con    offerte
tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di  aree
non a fallimento di mercato e l'assenza di banda ultralarga  comporti
assenza di competitivita'.