Art. 13 
 
                 Agevolazioni fiscali per le imprese 
 
  1.  Con  successiva  disposizione  legislativa  regionale  verranno
adottate norme di  agevolazione  fiscale,  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre  2014,  per  le
imprese start up innovative, come definite dall'art. 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure  urgenti  per
la crescita del Paese), convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221,
iscritte dal 1°  gennaio  2014  nell'apposita  sezione  speciale  del
registro delle imprese,  per  esentarle  dal  pagamento  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  per  i  primi  due  anni
dalla loro iscrizione. 
  2. L'agevolazione di cui al comma 1  dovra'  operare  nel  rispetto
della disciplina in materia di aiuti di Stato. 
  3. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano anche per le imprese
agricole ed agroindustriali.