Art. 13 Agevolazioni fiscali per le imprese 1. Con successiva disposizione legislativa regionale verranno adottate norme di agevolazione fiscale, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, per le imprese start up innovative, come definite dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte dal 1° gennaio 2014 nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, per esentarle dal pagamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per i primi due anni dalla loro iscrizione. 2. L'agevolazione di cui al comma 1 dovra' operare nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. 3. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano anche per le imprese agricole ed agroindustriali.