Art. 15 Misure per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi 1. Al fine di realizzare infrastrutture a banda ultralarga nelle zone di insediamento produttivo in divario digitale, la Regione, anche in concorso con Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuove un modello di collaborazione pubblico-privato basato su accordi che prevedano la messa a disposizione, da parte dei relativi titolari, dei beni di cui al comma 2 a fronte dell'assunzione, da parte degli utenti, degli impegni di cui al comma 3, alle condizioni ivi previste. 2. La Regione o gli enti locali mettono a disposizione le proprie infrastrutture, in particolare quelle civili, atte a ospitare cavi in fibra ottica e impianti di comunicazione elettronica. Tale messa a disposizione avviene senza oneri per il diritto di posa, ispezione, residenza e manutenzione. Gli accordi di cui al comma 1 disciplinano i rapporti tra le parti, i reciproci obblighi e garanzie, e possono altresi' prevedere che siano messe a disposizione, alle medesime condizioni, altre infrastrutture di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o in titolarita' di concessionari pubblici. 3. Gli utenti finanziano, in tutto o in parte, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei cavi e degli impianti di cui al comma 2 tra gli insediamenti produttivi ed un luogo, tecnicamente neutrale rispetto agli operatori del mercato, a cui questi potranno accedere gratuitamente, secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'. agli utenti viene riconosciuto un diritto di uso quindicennale, rinnovabile e cedibile a terzi, per un numero di fibre ottiche adeguato alle loro necessita', ferma restando la liberta' di scegliere l'operatore con cui stipulare il contratto per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica. 4. La Regione, mediante la societa' lepida S.p.a. di cui all'art. 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione), rende disponibili le attivita' tecniche finalizzate alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, e in particolare lo studio di fattibilita', le analisi di mercato, la progettazione, il coordinamento della sicurezza, la direzione dei lavori e dell'esecuzione, il collaudo e la supervisione sul corretto utilizzo delle fibre ottiche. 5. La societa' lepida S.p.a. svolge altresi' attivita' di ricerca di operatori di comunicazione elettronica e rende disponibili i relativi risultati agli utenti che intendano avvalersene per la scelta di cui al comma 3. Al fine di garantire comunque la presenza di almeno un operatore di comunicazione elettronica, la societa' lepida S.p.a. puo' svolgere, in via sussidiaria e temporanea, tale attivita' qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che consentano l'erogazione del servizio. 6. La Giunta regionale definisce gli obiettivi e la destinazione delle risorse assegnate alla societa' lepida S.p.a. per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.