Art. 15 
 
           Misure per il superamento del divario digitale 
                    negli insediamenti produttivi 
 
  1. Al fine di realizzare infrastrutture a  banda  ultralarga  nelle
zone di insediamento produttivo  in  divario  digitale,  la  Regione,
anche in concorso con Camere di commercio, industria,  artigianato  e
agricoltura, promuove un modello di  collaborazione  pubblico-privato
basato su accordi che prevedano la messa a disposizione, da parte dei
relativi  titolari,  dei  beni  di  cui   al   comma   2   a   fronte
dell'assunzione, da parte degli utenti, degli impegni di cui al comma
3, alle condizioni ivi previste. 
  2. La Regione o gli enti locali mettono a disposizione  le  proprie
infrastrutture, in particolare quelle civili, atte a ospitare cavi in
fibra ottica e impianti di comunicazione elettronica.  Tale  messa  a
disposizione avviene senza oneri per il diritto di  posa,  ispezione,
residenza e manutenzione. Gli accordi di cui al comma 1  disciplinano
i rapporti tra le parti, i reciproci obblighi e garanzie,  e  possono
altresi' prevedere che siano  messe  a  disposizione,  alle  medesime
condizioni, altre infrastrutture di  proprieta'  a  qualsiasi  titolo
pubblica o in titolarita' di concessionari pubblici. 
  3. Gli utenti finanziano,  in  tutto  o  in  parte,  la  fornitura,
l'installazione, la gestione e  la  manutenzione  dei  cavi  e  degli
impianti di cui al comma 2 tra  gli  insediamenti  produttivi  ed  un
luogo, tecnicamente neutrale rispetto agli operatori del  mercato,  a
cui questi  potranno  accedere  gratuitamente,  secondo  principi  di
trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e
proporzionalita'. agli utenti viene riconosciuto un  diritto  di  uso
quindicennale, rinnovabile e cedibile a terzi, per un numero di fibre
ottiche adeguato alle loro necessita', ferma restando la liberta'  di
scegliere l'operatore con cui stipulare il contratto per la fornitura
dei servizi di comunicazione elettronica. 
  4. La Regione, mediante la societa' lepida S.p.a. di  cui  all'art.
10 della legge regionale 24 maggio 2004, n.  11  (Sviluppo  regionale
della societa' dell'informazione),  rende  disponibili  le  attivita'
tecniche finalizzate alla realizzazione delle infrastrutture  di  cui
al comma 1, e in particolare lo studio di fattibilita', le analisi di
mercato, la  progettazione,  il  coordinamento  della  sicurezza,  la
direzione dei lavori e dell'esecuzione, il collaudo e la supervisione
sul corretto utilizzo delle fibre ottiche. 
  5. La societa' lepida S.p.a. svolge altresi' attivita'  di  ricerca
di operatori di  comunicazione  elettronica  e  rende  disponibili  i
relativi risultati agli  utenti  che  intendano  avvalersene  per  la
scelta di cui al comma 3. Al fine di garantire comunque  la  presenza
di almeno un operatore  di  comunicazione  elettronica,  la  societa'
lepida S.p.a. puo' svolgere, in via sussidiaria  e  temporanea,  tale
attivita' qualora  dal  mercato  non  emergano  altre  soluzioni  che
consentano l'erogazione del servizio. 
  6. La Giunta regionale definisce gli obiettivi  e  la  destinazione
delle risorse assegnate alla societa' lepida S.p.a. per  l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.