Art. 18 Fondo di garanzia per i lavoratori di aziende in crisi 1. E' istituito un fondo di garanzia sulle anticipazioni concesse dagli istituti di credito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria e la Cassa integrazione in deroga ai dipendenti di aziende in difficolta', per il periodo che intercorre dalla richiesta dell'azienda di ricorso agli ammortizzatori sociali, a seguito della sottoposizione dell'apposito accordo sindacale, all'approvazione formale da parte degli enti competenti. 2. La Giunta regionale definisce i criteri per il funzionamento del fondo e le modalita' di individuazione del gestore.