Art. 18 
 
       Fondo di garanzia per i lavoratori di aziende in crisi 
 
  1. E' istituito un fondo di garanzia sulle  anticipazioni  concesse
dagli  istituti  di  credito  per  la  Cassa  integrazione   guadagni
straordinaria e la Cassa integrazione  in  deroga  ai  dipendenti  di
aziende in difficolta', per il periodo che intercorre dalla richiesta
dell'azienda di ricorso agli ammortizzatori sociali, a seguito  della
sottoposizione  dell'apposito  accordo  sindacale,   all'approvazione
formale da parte degli enti competenti. 
  2. La Giunta regionale definisce i criteri per il funzionamento del
fondo e le modalita' di individuazione del gestore.