Art. 19 
 
                 Relazioni sindacali, partecipazione 
                    e informazione dei lavoratori 
 
  1. La sottoscrizione degli accordi di insediamento  e  sviluppo  e'
subordinata al rispetto dei contratti collettivi nazionali di  lavoro
sottoscritti    dalle    organizzazioni    sindacali     maggiormente
rappresentative. 
  2. Nell'ambito delle misure  attuative  della  presente  legge,  la
Regione favorisce le procedure innovative d'informazione aziendale  a
favore di lavoratori e organizzazioni sindacali e  l'introduzione  di
pratiche di partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale.