Art. 19 Relazioni sindacali, partecipazione e informazione dei lavoratori 1. La sottoscrizione degli accordi di insediamento e sviluppo e' subordinata al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Nell'ambito delle misure attuative della presente legge, la Regione favorisce le procedure innovative d'informazione aziendale a favore di lavoratori e organizzazioni sindacali e l'introduzione di pratiche di partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale.