Art. 2 
 
             Specializzazione intelligente e innovazione 
                  del sistema produttivo regionale 
 
  1. La Regione promuove l'aggregazione dei laboratori di  ricerca  e
trasferimento tecnologico o Centri per l'innovazione di cui  all'art.
6, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2002,  n.  7  (Promozione
del  sistema  regionale  delle  attivita'  di  ricerca   industriale,
innovazione, trasferimento tecnologico) in  piattaforme  tecnologiche
tematiche di ricerca, nelle  quali  si  articola  la  Rete  regionale
dell'alta  tecnologia,  secondo  indirizzi  di   innovazione   e   di
specializzazione intelligente dei prodotti e dei processi  produttivi
delle imprese, delle filiere e dei sistemi locali. 
  2. La Regione, oltre ad attuare gli interventi previsti nella legge
n. 7 del 2002 e nei propri programmi attuativi, promuove lo  sviluppo
e la qualificazione della ricerca da parte delle imprese e della rete
regionale  per  l'alta  tecnologia  e  il  trasferimento  tecnologico
attraverso: 
    a) l'internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca; 
    b) la partecipazione delle imprese, degli enti di ricerca  e  del
sistema universitario e scientifico regionale alla definizione  delle
strategie delle piattaforme tecnologiche; 
    c) la promozione e  la  verifica  della  capacita'  autonoma  dei
laboratori e delle piattaforme di accedere a finanziamenti pubblici e
privati e di stipulare contratti di ricerca con le imprese  nazionali
ed estere; 
    d) insediamento e sviluppo di  laboratori  e  centri  di  ricerca
delle imprese. 
  3. la Regione valorizza e  sostiene  la  presenza  di  tecnopoli  e
infrastrutture di ricerca pubbliche e private ai fini dell'attrazione
di imprese innovative e creative, di servizi avanzati e talenti.