Art. 20 
 
        Misure di contrasto delle delocalizzazioni produttive 
 
  1.  In  relazione  alle  imprese  che  delocalizzino   la   propria
produzione da un sito presente nel territorio  dell'Emilia-Romagna  a
uno  Stato  non  appartenente  all'Unione  europea,  con  conseguente
riduzione del personale di almeno il  cinquanta  per  cento,  secondo
quanto previsto dai commi 60 e 61 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» si  applicano  le
norme di cui ai successivi commi 2 e 3. 
  2. Le imprese che beneficiano, a decorrere dalla entrata in  vigore
della presente legge, di contribuiti regionali in conto  capitale  in
relazione   a   un   sito   incentivato,   qualora   realizzino    la
delocalizzazione entro  tre  anni  dalla  concessione  dei  medesimi,
decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire  i  contributi
in conto capitale ricevuti. la Giunta regionale stabilisce  modalita'
e tempi di restituzione. 
  3.  Per  le  aree  e   gli   immobili   dismessi   a   seguito   di
delocalizzazione  produttiva   non   e'   possibile   modificare   la
destinazione d'uso. Il cambiamento di destinazione d'uso puo'  essere
ammesso esclusivamente in presenza  di  nuovi  investimenti  e  della
creazione di  nuovi  posti  di  lavoro  o  per  ragioni  di  pubblica
utilita'. 
  4.  In  presenza  di  programmi  di   chiusura   aziendale   o   di
delocalizzazione delle attivita', la Regione verifica e favorisce  la
possibilita' di ricorrere all'accordo di cui all'art. 6,  promuovendo
altresi' il coinvolgimento dei lavoratori nella  gestione  d'impresa,
anche in forma cooperativa.