Art. 20 Misure di contrasto delle delocalizzazioni produttive 1. In relazione alle imprese che delocalizzino la propria produzione da un sito presente nel territorio dell'Emilia-Romagna a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il cinquanta per cento, secondo quanto previsto dai commi 60 e 61 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» si applicano le norme di cui ai successivi commi 2 e 3. 2. Le imprese che beneficiano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, di contribuiti regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro tre anni dalla concessione dei medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. la Giunta regionale stabilisce modalita' e tempi di restituzione. 3. Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva non e' possibile modificare la destinazione d'uso. Il cambiamento di destinazione d'uso puo' essere ammesso esclusivamente in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilita'. 4. In presenza di programmi di chiusura aziendale o di delocalizzazione delle attivita', la Regione verifica e favorisce la possibilita' di ricorrere all'accordo di cui all'art. 6, promuovendo altresi' il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d'impresa, anche in forma cooperativa.