Art. 23 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (norme  per
la  riorganizzazione  dell'ente  regionale  per   la   valorizzazione
economica del territorio - Ervet Spa) e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Oggetto). 1. La partecipazione  della  Regione,  che  deve
essere azionista di maggioranza, e' subordinata alla  condizione  che
lo Statuto della Societa' preveda che essa rivolga  il  suo  impegno,
senza fini di lucro, secondo  gli  indirizzi  fissati  dalla  Regione
Emilia-Romagna,  nel  quadro  delle  scelte   di   programmazione   e
pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e  gli  enti
locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche
e  sociali,  al   supporto   della   Regione   Emilia-Romagna   nella
realizzazione  di  azioni  coordinate  per  promuovere  lo   sviluppo
sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio  regionale,
nei seguenti ambiti di iniziative: 
    a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti  da
iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea; prestazione  e
assistenza tecnica e servizi all'amministrazione  regionale  e  degli
enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di  iniziative
per lo sviluppo territoriale degli enti locali; 
    b) gestione di azioni della Regione presso  le  sedi  dell'Unione
europea, organismi nazionali o internazionali, ovvero  di  azioni  di
cooperazione con altre Regioni europee o italiane; 
    c)  assistenza  tecnica  ai  programmi  o  progetti   dei   fondi
comunitari e nazionali di sostegno alla politica di  coesione,  della
cooperazione  allo  sviluppo   nonche'   di   altri   programmi   per
l'innovazione e la competitivita'; 
    d) sviluppo di azioni per la promozione  di  investimenti,  anche
esteri, nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla
ricerca  di  finanziamenti,  all'assistenza  agli   investitori,   al
supporto tecnico per la conclusione di accordi  regionali  in  favore
dell'insediamento; 
    e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione  regionale  e
agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione
o investimento per: 
      1) la  realizzazione  di  strutture  e  infrastrutture  per  lo
sviluppo economico e la qualificazione del territorio; 
      2) la  promozione  del  partenariato  di  soggetti  pubblici  e
privati, nonche' di metodologie per l'adozione di azioni congiunte  o
coordinate di finanza di progetto;  l'adozione  e  l'applicazione  di
metodologie di valutazione di progetti di  opere  e  lavori  pubblici
anche con l'adozione di finanza di progetto; 
    f) promozione della qualita' nella gestione  delle  procedure  di
appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni  locali;
attivita'  di  formazione  e  aggiornamento  professionale  sotto  il
profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che
si occupano di appalti e della gestione del territorio; 
    g) assistenza tecnica finalizzata  a  supportare  l'attivita'  di
programmazione della Regione, anche attraverso  la  realizzazione  di
studi e ricerche inerenti gli assetti  e  i  processi  istituzionali,
territoriali,  economici  e  sociali;  supporto   tecnico-scientifico
all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle  politiche
regionali;  supporto,  anche  attraverso  sistemi  informativi,  alla
gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e  alle  attivita'
di coordinamento di essa su quelli istituiti dagli enti  del  sistema
regionale.».