Art. 24 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. L'assemblea legislativa esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati in termini di incremento
della  competitivita'  e  di  innovazione  del   sistema   produttivo
regionale. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla
Commissione  assembleare  competente  una  relazione   che   fornisca
informazioni sui seguenti aspetti: 
    a) evoluzione del sistema produttivo emiliano-romagnolo, anche in
confronto con  la  situazione  nazionale  ed  estera,  evidenziandone
l'attrattivita', l'incremento degli investimenti  e  le  ricadute  in
termini occupazionali sul territorio regionale; 
    b)  gli   interventi   attuati   per   perseguire   l'innovazione
dell'apparato produttivo regionale in  termini  di  qualificazione  e
organizzazione gestionale, di promozione delle reti di impresa e  dei
processi  di  fusione,  nonche'  di  valorizzazione  delle  attivita'
terziarie; 
    c) attuazione degli accordi di cui al Titolo II, illustrandone  i
contenuti, le imprese beneficiarie e le risorse erogate, evidenziando
i risultati ottenuti anche in termini occupazionali; 
    d)  interventi   attuati   per   favorire   la   riqualificazione
energetica, ambientale, logistica, infrastrutturale e digitale  degli
insediamenti produttivi; 
    e) attuazione e  risultati  delle  agevolazioni  fiscali  per  le
imprese start-up innovative di cui all'art.  13  e  delle  misure  di
sostegno economico previste all'art. 14; 
    f) misure attuate per promuovere la cultura della responsabilita'
sociale delle imprese e l'impresa sociale; 
    g) eventuali criticita' nell'attuazione della legge. 
  2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano  per
la migliore valutazione della presente legge.