Art. 24 Clausola valutativa 1. L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di incremento della competitivita' e di innovazione del sistema produttivo regionale. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: a) evoluzione del sistema produttivo emiliano-romagnolo, anche in confronto con la situazione nazionale ed estera, evidenziandone l'attrattivita', l'incremento degli investimenti e le ricadute in termini occupazionali sul territorio regionale; b) gli interventi attuati per perseguire l'innovazione dell'apparato produttivo regionale in termini di qualificazione e organizzazione gestionale, di promozione delle reti di impresa e dei processi di fusione, nonche' di valorizzazione delle attivita' terziarie; c) attuazione degli accordi di cui al Titolo II, illustrandone i contenuti, le imprese beneficiarie e le risorse erogate, evidenziando i risultati ottenuti anche in termini occupazionali; d) interventi attuati per favorire la riqualificazione energetica, ambientale, logistica, infrastrutturale e digitale degli insediamenti produttivi; e) attuazione e risultati delle agevolazioni fiscali per le imprese start-up innovative di cui all'art. 13 e delle misure di sostegno economico previste all'art. 14; f) misure attuate per promuovere la cultura della responsabilita' sociale delle imprese e l'impresa sociale; g) eventuali criticita' nell'attuazione della legge. 2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.