Art. 3 
Ruolo delle imprese nella strategia di specializzazione  intelligente
  e di innovazione del sistema produttivo regionale. 
  1. Al fine di valorizzare  il  contributo  della  piccola  e  media
impresa e dell'impresa artigiana e  cooperativa  alla  qualificazione
dell'apparato produttivo e all'occupazione  la  Regione,  nell'ambito
delle azioni della presente legge e delle politiche di  cui  all'art.
1, comma 2, persegue: 
    a) la qualificazione organizzativa e gestionale delle  piccole  e
medie  imprese,  favorendo  la  presenza   di   adeguate   competenze
manageriali nelle imprese e nelle reti di impresa; 
    b) la formazione di reti d'impresa rivolte  alla  implementazione
delle  funzioni  di  ricerca  e   sviluppo,   commercializzazione   e
internazionalizzazione,   qualificazione   e   consolidamento   delle
relazioni di  subfornitura  e  di  filiera,  acquisto  di  servizi  e
utilities, sviluppo di piu'  elevati  standard  qualitativi,  nonche'
processi di fusione di imprese volti al  rafforzamento  patrimoniale,
alla crescita dimensionale e organizzativa e al  miglioramento  della
produttivita' e della competitivita'. 
  2. la Regione valorizza inoltre le strategie e i progetti di  medie
e grandi imprese che  realizzano  ricadute  positive  in  termini  di
qualificazione,  innovazione   e   occupazione   sui   territori   di
riferimento  o  sull'insieme  delle  imprese   della   filiera,   con
particolare riguardo alla specializzazione intelligente  del  sistema
produttivo. 
  3. la Regione valorizza le strategie delle imprese sociali che,  di
concerto con  le  istituzioni,  generano  occupazione  e  innovazione
sociale in termini di miglioramento  del  benessere  e  salute  della
comunita'.