Art. 5 
 
Il sistema  di  istruzione  formazione  e  lavoro  a  sostegno  della
               crescita sostenibile e dell'innovazione 
 
  1. Per le finalita' di  cui  all'art.  1,  nell'ambito  dei  propri
programmi, la Regione: 
    a) sostiene la crescita e la qualificazione di una infrastruttura
educativa che renda disponibile alle imprese le competenze necessarie
allo sviluppo produttivo regionale; 
    b)  favorisce,  anche  mediante  la  promozione  di  accordi,  la
collaborazione tra imprese e autonomie educative e formative. 
  2. la Regione sostiene altresi', nell'ambito degli accordi  di  cui
all'art. 6, con gli strumenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b),
azioni: 
    a) di supporto e accompagnamento con programmi e progetti volti a
sviluppare specifiche  competenze  tecnico-professionali,  anche  per
sostenere piani di riposizionamento di imprese e filiere produttive e
contribuendo    all'aggiornamento    delle    competenze    e    alla
riqualificazione dei lavoratori occupati nelle imprese interessate; 
    b) per il riconoscimento delle imprese quali luoghi di produzione
e  sviluppo  di  competenze,  valorizzando  la  dimensione  formativa
dell'apprendimento nei luoghi di lavoro. 
  3. Al fine di sostenere la dimensione di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi promuove strategie di  internazionalizzazione  dei
sistemi educativi a partire dal sostegno a programmi di mobilita' dei
lavoratori.