Art. 7 
 
       Contenuti dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo 
 
  1. L'accordo per l'insediamento e lo sviluppo contiene: 
    a)  l'entita'  e  le  caratteristiche  degli   investimenti   dei
contraenti, nonche' dei contributi e degli interventi delle pubbliche
amministrazioni partecipanti; 
    b) i tempi di autorizzazione e di realizzazione degli interventi; 
    c) le ricadute occupazionali e sociali degli investimenti; 
    d) le clausole di salvaguardia e  le  penalita'  a  carico  delle
parti  inadempienti,  nonche'  le  conseguenze  in  caso  di  mancato
rispetto dei termini da parte delle pubbliche amministrazioni. 
  2.  L'Accordo  per  l'insediamento  e  lo  sviluppo  definisce   la
localizzazione   dei   nuovi   insediamenti   produttivi   e    delle
infrastrutture  e  servizi  ad  essi  connessi,  nell'osservanza  dei
criteri di cui all'art. 8. 
  3. L'Accordo definisce altresi' la specifica  collaborazione  della
Regione  per  assicurare  l'efficace  e  tempestivo  svolgimento  dei
procedimenti  amministrativi  di  competenza  delle  altre  pubbliche
amministrazioni regionali  e  locali,  nell'ambito  del  procedimento
unico previsto dal  comma  4  anche  attraverso  l'indizione  di  una
apposita conferenza dei servizi preliminare. 
  4. la realizzazione e l'avvio delle  attivita'  degli  insediamenti
produttivi  oggetto  dell'accordo  sono  autorizzati  attraverso   il
rilascio di un titolo unico da parte dello  Sportello  unico  per  le
attivita' produttive (SUAP), secondo le modalita' previste  dall'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,  n.
160  (Regolamento  per  la  semplificazione  ed  il  riordino   della
disciplina sullo Sportello unico  per  le  attivita'  produttive,  ai
sensi dell'art. 38, comma  3,  del  D.L.  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133).
Qualora il titolo unico sia rilasciato attraverso una  conferenza  di
servizi, essa puo'  svolgersi  anche  per  via  telematica  ai  sensi
dell'art. 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.  241  (nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso  ai  documenti  amministrativi).   Le   amministrazioni   che
esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza  di
servizi e trasmettere i relativi atti di assenso dei quali  si  tiene
conto ai fini  dell'individuazione  delle  posizioni  prevalenti  per
l'adozione  della  determinazione   motivata   di   conclusione   del
procedimento di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis, della legge n.  241
del 1990. 
  5.  Le  spese  istruttorie   previste   per   il   rilascio   delle
autorizzazioni ambientali ricomprese nel Titolo di  cui  al  comma  4
sono ridotte del venticinque per cento per l'impresa che all'atto del
rilascio  dell'autorizzazione  risulti  registrata   ai   sensi   del
regolamento (CE) n. 1221/2009 o del quindici per cento per quella che
risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001. 
  6. Nel caso di nuove imprese la disposizione  di  cui  al  comma  5
trova applicazione  se  la  registrazione  o  la  certificazione  ivi
richiamate sono conseguite entro due anni dal rilascio del titolo. In
tale caso  e'  rimborsata  la  quota  corrispondente  alla  riduzione
prevista. 
  7. nel  caso  di  imprese  rientranti  nel  campo  di  applicazione
dell'autorizzazione    integrata    ambientale    (AIA)    ricomprese
nell'accordo, il numero dei controlli programmati puo' essere ridotto
qualora dopo tre  anni  di  esercizio  a  regime  sia  dimostrato  il
rispetto  delle  condizioni  previste  al  comma   11-ter   dell'art.
29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale) e possono essere altresi' adeguati  su  richiesta
del gestore i piani  di  monitoraggio  e  controllo  sulla  base  dei
risultati ottenuti nel periodo considerato  e  del  contesto  ove  si
svolge l'attivita'.