Art. 8 
Semplificazione urbanistica e misure per ridurre il consumo del suolo
  nella localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi. 
  1.  I  nuovi  insediamenti  produttivi  oggetto  dell'accordo   per
l'insediamento e lo sviluppo sono localizzati in ambiti specializzati
per   attivita'   produttive   disciplinati   dalla    pianificazione
urbanistica e territoriale vigente, ai sensi dell'articolo A-13 della
legge regionale 24 marzo  2000,  n.  20  (Disciplina  generale  sulla
tutela e l'uso del territorio), prioritariamente in  aree  produttive
dismesse  o  in  corso  di  dismissione  e  in  aree   ecologicamente
attrezzate.  In  tale  caso,  la  realizzazione  degli   insediamenti
produttivi e'  subordinata  al  rilascio  di  permesso  di  costruire
convenzionato, nell'ambito del  procedimento  previsto  dall'art.  7,
comma 4. 
  2.  Qualora  la  pianificazione  urbanistica  non  individui   aree
destinate all'insediamento di impianti  produttivi  ovvero  individui
aree  insufficienti  o  non   idonee   rispetto   all'intervento   da
realizzare,  l'accordo  per  l'insediamento  e   lo   sviluppo   puo'
prevedere, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la localizzazione
dell'insediamento in aree non  urbanizzate.  In  tale  ipotesi  trova
applicazione quanto disposto dall'art. 40 della legge regionale n. 20
del 2000, i cui termini sono ridotti alla  meta',  ad  eccezione  del
termine di trenta giorni, di cui al comma  5,  ultimo  periodo,  e  i
nuovi insediamenti produttivi non sono soggetti a titolo  abilitativo
edilizio, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera  a),
della legge regionale 30 luglio 2013, n.  15  (Semplificazione  della
disciplina edilizia). 
  3. Nel caso in cui la localizzazione  dell'insediamento  produttivo
sia prevista: 
    a) in area produttiva dismessa o in corso di  dismissione  ovvero
in un'area ecologicamente attrezzata realizzata  ai  sensi  dell'art.
A-14  della  legge  regionale  n.  20   del   2000,   l'accordo   per
l'insediamento  e  lo  sviluppo  si  attua  con  intervento   diretto
convenzionato esonerato dal pagamento del contributo di costruzione; 
    b) in ambiti specializzati per attivita' produttive  disciplinati
dalla pianificazione urbanistica e  territoriale  vigente,  ai  sensi
dell'articolo A-13 della legge regionale n. 20  del  2000,  l'accordo
per l'insediamento e lo sviluppo  si  attua  con  intervento  diretto
convenzionato, il contributo di costruzione e' ridotto della meta'  e
la eventuale realizzazione delle necessarie dotazioni territoriali da
parte dei soggetti interessati  comporta  il  completo  scomputo  del
contributo dovuto. Il Comune puo' prevedere una  ulteriore  riduzione
del contributo di costruzione dovuto; 
    c)  in  aree  non  urbanizzate  aventi  destinazione  urbanistica
diversa da quella produttiva, l'accordo di programma di cui al  comma
2  disciplina  il  completo  reperimento  (da  parte   dei   soggetti
interessati) delle dotazioni territoriali necessarie. In tale ipotesi
il contributo di costruzione e' dovuto nella  misura  prevista  dalla
disciplina  vigente  maggiorata  del  cinquanta  per   cento   e   la
realizzazione delle dotazioni  territoriali  da  parte  dei  soggetti
interessati  non  comporta  lo  scomputo  dei  contributi  concessori
dovuti. 
  4. Nell'ipotesi  prevista  al  comma  3,  lettera  c),  nelle  aree
classificate dai  Piani  territoriali  di  coordinamento  provinciale
(PTCP) o dai Piani strutturali comunali (PSC) come ambiti agricoli di
rilievo paesaggistico  o  come  ambiti  agricoli  ad  alta  vocazione
produttiva agricola, di cui rispettivamente agli articoli A-18 E A-19
dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, deve  essere  data
dimostrazione della non sussistenza di alternative negli  ambiti  del
territorio rurale adiacenti agli ambiti specializzati  per  attivita'
produttive. 
  5. nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  3,  lettere  a)  e  b),  per
l'attuazione dell'accordo  per  l'insediamento  e  lo  sviluppo  puo'
essere applicata la disciplina prevista per i permessi  di  costruire
in deroga di cui all'art. 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n.
15 (Semplificazione della disciplina edilizia).