Art. 9 Interventi pubblici a sostegno degli Accordi di insediamento e sviluppo 1. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'art. 6 la Regione puo' concedere contributi agli enti locali o altri enti pubblici per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi necessari a favorire l'insediamento, lo sviluppo o la riconversione dell'impresa o delle imprese contraenti l'accordo di programma.