Art. 9 
 
                   Interventi pubblici a sostegno 
              degli Accordi di insediamento e sviluppo 
 
  1. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'art. 6  la
Regione puo' concedere contributi  agli  enti  locali  o  altri  enti
pubblici per la realizzazione di opere  e  la  fornitura  di  servizi
necessari a favorire l'insediamento, lo sviluppo o  la  riconversione
dell'impresa o delle imprese contraenti l'accordo di programma.