Art. 11 
 
                        Soglie di sbarramento 
 
  1.  Non  sono  ammesse  all'assegnazione   dei   seggi   le   liste
circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto,  nell'intera  regione,
meno del tre per cento dei  voti  validi,  se  non  collegato  ad  un
candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per  cento  dei
voti nella relativa elezione.