Art. 12 
 
          Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali 
 
  1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore  dal
ricevimento  degli  atti  delle  sezioni  elettorali,  procede   alle
seguenti operazioni: 
  a) effettua lo spoglio delle  schede  eventualmente  inviate  dalle
sezioni; 
  b) procede, per ogni sezione, al riesame  delle  schede  contenenti
voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo  presenti
le annotazioni  riportate  a  verbale  e  le  proteste  e  i  reclami
presentati in proposito, decide, sull'assegnazione o  meno  dei  voti
relativi. Un estratto del verbale concernente  tali  operazioni  deve
essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. 
  2.  Ultimato  il  riesame,  il  presidente  dell'ufficio   centrale
circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede  riesaminate,
assegnate e non assegnate,  in  un  unico  plico  che,  suggellato  e
firmato   dai   componenti   dell'ufficio   medesimo,   e'   allegato
all'esemplare del verbale di cui al comma 4. 
  3.   Compiute   le   suddette   operazioni,   l'ufficio    centrale
circoscrizionale: 
  a) somma i voti validi, compresi  quelli  assegnati  ai  sensi  del
comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun  candidato  alla  carica  di
Presidente  della  Giunta  regionale  nelle  singole  sezioni   della
circoscrizione; 
  b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni  lista
circoscrizionale e' data  dalla  somma  dei  voti  di  lista  validi,
compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b),  ottenuti
da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione; 
  c) procede al riparto dei seggi tra le liste  in  base  alla  cifra
elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre
elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi  assegnati  alla
circoscrizione piu' uno,  ottenendo  cosi'  il  quoziente  elettorale
circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la  eventuale
parte frazionaria del quoziente. Attribuisce  quindi  ad  ogni  lista
tanti seggi quante volte il quoziente  elettorale  risulti  contenuto
nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente  cosi'
calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle  liste
superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le  operazioni
si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una  unita'
il divisore. I seggi che rimangono non assegnati  vengono  attribuiti
al collegio unico regionale; 
  d) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero
dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza  di
quozienti o di candidati. La  determinazione  della  somma  dei  voti
residuati deve  essere  fatta  anche  nel  caso  che  tutti  i  seggi
assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti
residuati anche quelli delle liste che non  abbiano  raggiunto  alcun
quoziente ed i voti che, pur  raggiungendo  il  quoziente,  rimangano
inefficienti per mancanza di candidati; 
  e) determina la cifra individuale di  ogni  candidato  di  ciascuna
lista circoscrizionale. La cifra individuale  di  ogni  candidato  e'
data dalla somma dei  voti  di  preferenza  validi,  compresi  quelli
assegnati ai sensi del comma  1,  lettera  b),  ottenuti  da  ciascun
candidato nelle singole sezioni della circoscrizione; 
  f) determina la graduatoria dei  candidati  di  ciascuna  lista,  a
seconda delle  rispettive  cifre  individuali.  A  parita'  di  cifre
individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista; 
  g) comunica all'ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del
verbale, le somme di cui alla lettera  a),  il  quoziente  elettorale
circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti  non  attribuiti  nella
circoscrizione, e, per ciascuna lista, il  numero  dei  candidati  in
essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti  e
i voti residui; comunica altresi' la graduatoria di cui alla  lettera
f) comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato. 
  4. Di tutte le operazioni  dell'ufficio  centrale  circoscrizionale
viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.  Uno  degli
esemplari del verbale, con i documenti annessi,  e  tutti  i  verbali
delle sezioni, con i relativi atti  e  documenti  ad  essi  allegati,
devono essere inviati subito  dal  presidente  dell'ufficio  centrale
circoscrizionale alla segreteria dell'ufficio centrale regionale,  la
quale  rilascia  ricevuta.  Il  secondo  esemplare  del  verbale   e'
depositato nella cancelleria del tribunale.