Art. 13 
 
             Operazioni dell'ufficio centrale regionale 
 
  1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei  verbali
da tutti gli uffici centrali circoscrizionali: 
  a)  determina  il   numero   dei   seggi   non   attribuiti   nelle
circoscrizioni; 
  b) determina, per ciascuna lista, il  numero  dei  voti  residuati.
Successivamente procede alla somma dei predetti  voti  per  tutte  le
liste aventi lo stesso contrassegno; 
  c) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei  seggi
indicati alla lettera a).  A  tal  fine  divide  la  somma  dei  voti
residuati di tutti i gruppi di liste  per  il  numero  dei  seggi  da
attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte
frazionaria del quoziente.  Il  risultato  costituisce  il  quoziente
elettorale regionale. Divide, poi, la somma  dei  voti  residuati  di
ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta  il
numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi  per  i
quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di
parita' di resti, a quei  gruppi  che  abbiano  avuto  maggiori  voti
residuati. A parita' anche di questi ultimi si procede a sorteggio. I
seggi spettanti a ciascun gruppo di  liste  vengono  attribuiti  alle
rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria
decrescente dei voti residuati espressi in percentuale  del  relativo
quoziente circoscrizionale. A tal fine si  moltiplica  per  cento  il
numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide  il  prodotto
per il quoziente  circoscrizionale.  Qualora  in  una  circoscrizione
fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati  fossero  gia'
stati tutti esauriti, l'ufficio  centrale  regionale  attribuisce  il
seggio  alla  lista  di  un'altra  circoscrizione  proseguendo  nella
graduatoria anzidetta. 
  2. L'ufficio centrale regionale procede al riparto  della  restante
quota di seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni: 
  a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale
il candidato Presidente che nella  Regione  ha  ottenuto  il  maggior
numero di voti validi sommando i voti ottenuti da  ciascun  candidato
alla carica  di  Presidente  della  Giunta  regionale  nelle  singole
circoscrizioni di cui all'art. 12, comma 3,  lettera  a).  Individua,
altresi', il candidato alla carica di Presidente che ha  ottenuto  il
totale  dei  voti  validi  immediatamente  inferiore   al   candidato
proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio  da  effettuare
con le modalita' di cui al comma 3; 
  b) determina la cifra elettorale regionale  di  ciascun  gruppo  di
liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali
attribuite alle  liste  circoscrizionali  di  ogni  gruppo  ai  sensi
dell'art. 12, comma 3, lettera b); 
  c)  determina  la  cifra  elettorale  regionale   attribuita   alla
coalizione di  liste  ovvero  al  gruppo  di  liste  non  riunito  in
coalizione con cui il Presidente della  Giunta  regionale  eletto  ha
dichiarato collegamento sommando le cifre elettorali circoscrizionali
attribuite alle singole liste circoscrizionali che  ne  fanno  parte;
individua altresi' il totale dei seggi assegnati ai  sensi  dell'art.
12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, al gruppo di  liste
o alla coalizione collegati al candidato alla  carica  di  Presidente
della Giunta regionale eletto; 
  d) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al
candidato eletto Presidente della Giunta regionale  abbia  conseguito
con l'assegnazione di cui all'art. 12, comma 3, e  del  comma  1  del
presente articolo, un  numero  di  seggi  superiore  a  ventiquattro,
escluso il seggio riservato al Presidente della Regione,  assegna  al
medesimo gruppo di liste o gruppi di  liste  che  fanno  parte  della
coalizione, quattro seggi di cui  al  secondo  periodo  dell'art.  3,
comma 1. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite
dai gruppi di liste circoscrizionali in questione per il  numero  dei
seggi  da  ripartire;  nell'effettuare  l'operazione,   trascura   la
eventuale parte  frazionaria  del  quoziente.  Divide  poi  la  cifra
elettorale  di  ciascun  gruppo  di  liste  per  il  quoziente  cosi'
ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare  a
ciascun gruppo. I seggi  che  rimangono  ancora  da  attribuire  sono
assegnati ai gruppi per i quali queste ultime  divisioni  hanno  dato
maggiori resti e, in caso di parita' di resti, ai  gruppi  che  hanno
conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a  ciascun
gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni  secondo
le modalita' di cui al comma 1, lettera c), settimo,  ottavo  e  nono
periodo, ad iniziare dalla prima circoscrizione  alla  quale  non  e'
stato ancora attribuito il seggio ai sensi del comma 1,  lettera  c),
settimo e ottavo periodo. Qualora tutti  i  posti  della  graduatoria
abbiano gia' dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione  di
ulteriori  seggi  ha  nuovamente  inizio  a   partire   dalla   prima
circoscrizione della medesima graduatoria. I restanti cinque seggi da
assegnare sono ripartiti tra i gruppi di liste  circoscrizionali  non
collegati al candidato  alla  carica  di  presidente  eletto  con  le
modalita' previste nei precedenti periodi; 
  e) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al
candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia  conseguito,
con l'assegnazione di cui all'art. 12, comma 3, e di cui al  comma  1
del presente  articolo,  un  numero  di  seggi  pari  o  inferiore  a
ventiquattro, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi  di  liste
che fanno parte della coalizione, i nove seggi  di  cui  all'art.  3,
comma 1, secondo periodo, li ripartisce fra le medesime  liste  e  li
attribuisce nelle singole circoscrizioni secondo le modalita' di  cui
alla lettera d). Verifica quindi se  la  cifra  elettorale  regionale
conseguita dalla coalizione di liste ovvero dal gruppo di  liste  non
riunito in coalizione con cui il Presidente  della  Giunta  regionale
eletto ha dichiarato collegamento, sia pari o superiore  al  quaranta
per  cento  del  totale  dei  voti  validi  conseguiti  da  tutte  le
coalizioni o gruppi di liste collegati ai candidati  alla  carica  di
Presidente; 
  f) nel caso in cui la verifica prevista dal secondo  periodo  della
lettera e), dia esito negativo,  verifica  se  il  totale  dei  seggi
conseguiti dal gruppo di liste o dalla coalizione di liste  collegati
al candidato eletto  Presidente  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell'assegnazione dei nove  seggi  di  cui  al  primo  periodo  della
lettera e), sia pari o superiore  a  ventisette,  escluso  il  seggio
riservato al Presidente della Giunta regionale; qualora tale  seconda
verifica dia esito negativo, assegna con le  modalita'  di  cui  alla
lettera d) una quota aggiuntiva di seggi al  gruppo  di  liste  o  ai
gruppi di liste riuniti in  coalizione  collegati  con  il  candidato
Presidente eletto fino al raggiungimento dei ventisette  seggi.  Tali
seggi  aggiuntivi  vengono  tolti  alle  liste  circoscrizionali  non
collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai
seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai  sensi
del comma 1, e in  subordine,  qualora  tutti  i  seggi  siano  stati
assegnati con quoziente  intero  in  sede  circoscrizionale,  vengono
tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al
candidato alla carica di Presidente eletto  che  hanno  riportato  la
minore cifra elettorale. A parita' anche di queste ultime si  procede
a sorteggio. 
  3. L'ufficio centrale regionale  proclama  eletto  alla  carica  di
consigliere il candidato  alla  carica  di  Presidente  della  Giunta
regionale che ha conseguito un numero di voti  validi  immediatamente
inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A  tal
fine e' utilizzato l'ultimo dei seggi  eventualmente  spettante  alle
liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto
alla carica di Presidente della Giunta regionale assegnato  ai  sensi
del comma 2, lettera d), ultimo periodo; in subordine  e'  utilizzato
il seggio attribuito con il resto minore o il minor voto  residuo  ai
sensi del comma 1  tra  quelli  delle  stesse  liste;  in  subordine,
qualora tutti i seggi spettanti  alle  liste  collegate  siano  stati
assegnati con quoziente intero in  sede  circoscrizionale,  l'ufficio
centrale regionale riserva il seggio  che  sarebbe  stato  attribuito
alla lista circoscrizionale collegata  che  ha  riportato  la  minore
cifra elettorale. A parita' anche  di  queste  ultime  si  procede  a
sorteggio. 
  4. Il presidente dell'ufficio centrale  regionale,  in  conformita'
dei risultati accertati dagli uffici circoscrizionali e  dall'ufficio
regionale stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai  quali  la
lista ha diritto, e seguendo la graduatoria  prevista  dall'art.  12,
comma 3,  lettera  f),  i  candidati  che  hanno  ottenuto  le  cifre
individuali piu' elevate. 
  5. Di tutte le operazioni  dell'ufficio  centrale  regionale  viene
redatto, in duplice esemplare,  apposito  verbale;  un  esemplare  e'
consegnato alla Direzione generale della Assemblea legislativa che ne
rilascia ricevuta; l'altro  e'  depositato  nella  cancelleria  della
Corte di appello.