Art. 14 Surroghe 1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell'Assemblea legislativa, questo e' attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio e' assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'art. 13, comma 1, lettera c), nono periodo. 2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'art. 13, comma 3, quest'ultimo e' attribuito alla lista e al candidato cui e' stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilita' di tale candidato, il seggio e' assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale. Se i candidati di tale ultima lista circoscrizionale sono esauriti, il seggio e' assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'art. 13, comma 1, lettera c), nono periodo.