Art. 14 
 
                              Surroghe 
 
  1.  Se  in  corso  di  legislatura,  per  qualunque   causa   anche
sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell'Assemblea  legislativa,
questo e' attribuito al candidato che, nella graduatoria delle  cifre
individuali della medesima lista circoscrizionale cui il  seggio  era
stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati
della stessa lista nella medesima circoscrizione  sono  esauriti,  il
seggio e' assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo  in
altra  circoscrizione,   individuato   all'esito   delle   operazioni
disciplinate dall'art. 13, comma 1, lettera c), nono periodo. 
  2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio  assegnato  ai  sensi
dell'art. 13, comma 3, quest'ultimo e' attribuito  alla  lista  e  al
candidato cui e' stato  sottratto  in  applicazione  di  tale  ultima
disposizione; in caso  di  indisponibilita'  di  tale  candidato,  il
seggio e' assegnato al candidato che segue  nella  graduatoria  delle
cifre individuali della stessa lista circoscrizionale. Se i candidati
di tale ultima lista circoscrizionale sono  esauriti,  il  seggio  e'
assegnato al candidato di una lista  dello  stesso  gruppo  in  altra
circoscrizione, individuato all'esito delle  operazioni  disciplinate
dall'art. 13, comma 1, lettera c), nono periodo.