Art. 16 
 
                      Indizione delle elezioni 
 
  1. Nel rispetto della vigente normativa statale, sono adottati  dal
Presidente della Giunta regionale uscente  il  decreto  di  indizione
delle elezioni, d'intesa con il Presidente della Corte  d'appello  di
Bologna,  e  quello  di   assegnazione   dei   seggi   alle   singole
circoscrizioni.  Tali  decreti  sono  comunicati  ai  sindaci   della
Regione. Nel caso di scadenza naturale della legislatura, i  decreti,
di cui al primo periodo  sono  pubblicati  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione cinquanta giorni prima della data delle elezioni. 
  2. Fatte salve le disposizioni  statali  in  materia,  in  caso  di
scioglimento anticipato dell'Assemblea  legislativa,  il  decreto  di
indizione deve essere pubblicato entro tre  mesi  dallo  scioglimento
stesso  e  le  elezioni  devono  tenersi   entro   due   mesi   dalla
pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. 
  3. La Consulta di garanzia statutaria, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lettera a), dello Statuto regionale, prende atto degli eventi  che
hanno causato lo scioglimento anticipato entro tre giorni dall'evento
stesso.