Art. 17 
 
                             I n t e s e 
 
  1. Al fine  di  assicurare  l'ottimale  gestione  del  procedimento
elettorale,  anche  avvalendosi  della  collaborazione  degli  uffici
dell'amministrazione statale competenti in  materia,  possono  essere
stipulate intese  con  gli  organi  dell'amministrazione  centrale  o
periferica dello Stato interessati, fermo restando che sono a  carico
della Regione tutte le spese del procedimento indicate  nell'art.  17
della  legge  23  aprile  1976,  n.  136  (Riduzione  dei  termini  e
semplificazione del procedimento elettorale).