Art. 17 I n t e s e 1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'amministrazione statale competenti in materia, possono essere stipulate intese con gli organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato interessati, fermo restando che sono a carico della Regione tutte le spese del procedimento indicate nell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale).