Art. 3 
 
                      Individuazione dei seggi 
                 e delle circoscrizioni provinciali 
 
  1. Quaranta dei  consiglieri  assegnati  all'Assemblea  legislativa
sono  eletti  con  criterio  proporzionale  sulla   base   di   liste
circoscrizionali concorrenti  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 12, comma 3, e art. 13,  comma  1,  mediante  riparto  nelle
singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico
regionale. Nove dei consiglieri assegnati alla  Regione  sono  eletti
con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle
liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle coalizioni di
liste o gruppi  di  liste  collegati  ai  candidati  alla  carica  di
Presidente della Giunta regionale ai sensi  dell'art.  13,  comma  2,
lettere da b) a f). Un seggio e' riservato al candidato  alla  carica
di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un  numero  di
voti  validi  immediatamente  inferiore  a   quello   del   candidato
proclamato eletto Presidente ai sensi dell'art. 13, comma 3. 
  2. Le circoscrizioni elettorali coincidono con  i  territori  delle
province emiliano-romagnole di cui all'art. 1, comma 2, dello Statuto
regionale.  La  ripartizione  dei  seggi  tra  le  circoscrizioni  e'
effettuata dividendo il numero degli abitanti  della  regione  per  i
quaranta seggi  di  cui  al  primo  comma  del  presente  articolo  e
assegnando  i  seggi  in  proporzione  alla   popolazione   di   ogni
circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
La popolazione  e'  determinata  in  base  ai  risultati  dell'ultimo
censimento  generale  della  stessa,  riportati  dalla  piu'  recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.