Art. 4 
 
            Presentazione delle candidature a Presidente 
 
  1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta  regionale
sono presentate all'ufficio centrale regionale nel  termine  previsto
dall'art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme
per la elezione  dei  Consigli  regionali  delle  Regioni  a  statuto
normale). 
  2. La presentazione della candidatura  alla  carica  di  Presidente
della Giunta regionale e', a pena  di  esclusione,  accompagnata  dal
certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di  un
comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di
collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di
un  gruppo  di  liste.  Tale  dichiarazione  e'  efficace   solo   se
corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai  delegati
delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di  liste.
La presentazione della candidatura alla carica  di  Presidente  della
Giunta regionale  non  richiede  la  sottoscrizione  da  parte  degli
elettori.