Art. 5 
 
             Presentazione delle liste circoscrizionali 
 
  1. La presentazione  all'ufficio  centrale  circoscrizionale  delle
liste circoscrizionali dei candidati di cui all'art. 3,  comma  1,  a
pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla  dichiarazione  di
collegamento con uno dei candidati alla carica  di  Presidente  della
Giunta regionale; tale dichiarazione e' efficace solo se  convergente
con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della  Giunta
regionale  alla  presentazione  della  sua  candidatura.   Le   liste
circoscrizionali  sono  ammesse   se   presenti   con   il   medesimo
contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali.