Art. 6 
 
              Ammissione delle candidature a Presidente 
 
  1. L'ufficio centrale regionale  ammette,  entro  ventiquattro  ore
dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 9, primo comma,  della
legge n. 108/1968, le candidature alla  carica  di  Presidente  della
Giunta regionale di  cui  all'art.  4,  comma  1,  se  conformi  alla
presente legge, alla legge  n.  108/1968  e  all'ulteriore  normativa
statale  attinente  alla   materia   e,   acquisite   le   necessarie
comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a
ciascun ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta  ammissione,  in
almeno   cinque   circoscrizioni,   delle   liste   aventi   medesimo
contrassegno. I candidati alla  carica  di  Presidente  della  Giunta
regionale, a pena di esclusione, devono essere collegati ad almeno un
gruppo di liste ammesso  nel  numero  di  circoscrizioni  di  cui  al
periodo  precedente.  L'ufficio  centrale  regionale,  subito   dopo,
effettua il sorteggio tra i candidati alla carica  di  Presidente  ai
fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone  senza
indugio gli esiti  agli  uffici  centrali  circoscrizionali  per  gli
adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in  applicazione  dell'art.
11 della legge n. 108/1968.