(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32  del
                           14 luglio 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Sommario 
 
 
                              Preambolo 
 
  Art. 1 - Permanenza in carica degli organi di APET 
  Art. 2 - Entrata in vigore 
 
                              Preambolo 
 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
  Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; 
  Vista la legge  regionale  28  gennaio  2000,  n.  6  (Costituzione
dell'Agenzia di promozione economica della Toscana. «APET»); 
  Vista legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme  in  materia  di
nomine e designazioni e di rinnovo  degli  organi  amministrativi  di
competenza della Regione); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Il  sistema  della  gestione  della  promozione  economica  in
Toscana sara'  oggetto  di  una  complessiva  revisione  del  modello
organizzativo; 
    2. Nelle  more  del  procedimento  di  riordino  dell'Agenzia  di
promozione  economica  della   Toscana   (APET)   e,   tenuto   conto
dell'imminente scadenza della legislatura, si ritiene  opportuno  non
applicare l'articolo 5, commi 2  e  3,  della  l.r.  n.  6/2000,  ne'
l'articolo 7 della l.r. n.  5/2008,  e  prevedere  la  permanenza  in
carica del direttore di APET; 
    3. Alla luce del contesto  di  legislatura  sopra  richiamato  e'
altresi' sancita la permanenza in carica del collegio dei revisori di
APET; 
    4. Al fine di consentire l'immediata operativita' della  presente
legge e' opportuno disporne l'entrata in vigore il giorno  successivo
alla data di pubblicazione sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Toscana; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
              Permanenza in carica degli organi di APET 
 
  1. Il direttore dell'Agenzia di promozione economica della  Toscana
(APET)  di  cui  alla  legge  regionale  28  gennaio   2000,   n.   6
(Costituzione dell'Agenzia  di  promozione  economica  della  Toscana
«APET»), resta in carica fino al novantesimo  giorno  dalla  data  di
entrata in vigore della legge  regionale  di  riordino  della  stessa
Agenzia e, comunque, non oltre la scadenza della legislatura in corso
alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge.  Si  applica
l'articolo 18 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5  (Norme  in
materia  di  nomine  e  designazioni  e  di  rinnovo   degli   organi
amministrativi di competenza della Regione). 
  2. Il direttore dell'APET adotta: 
    a)  gli  atti  di   ordinaria   amministrazione   di   rispettiva
competenza; 
    b) gli atti di straordinaria amministrazione necessari e  urgenti
nel caso in cui la loro mancata adozione  determini  pregiudizio  per
l'Agenzia. 
  3. Il collegio dei revisori  dell'APET  resta  in  carica  fino  al
novantesimo giorno dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
regionale di riordino della stessa Agenzia e, comunque, non oltre  la
scadenza della legislatura in corso alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge. Si applica l'articolo 18 della l.r. n. 5/2008.