(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 14 luglio 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Sommario Preambolo Art. 1 - Permanenza in carica degli organi di APET Art. 2 - Entrata in vigore Preambolo Il Consiglio regionale Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana. «APET»); Vista legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione); Considerato quanto segue: 1. Il sistema della gestione della promozione economica in Toscana sara' oggetto di una complessiva revisione del modello organizzativo; 2. Nelle more del procedimento di riordino dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) e, tenuto conto dell'imminente scadenza della legislatura, si ritiene opportuno non applicare l'articolo 5, commi 2 e 3, della l.r. n. 6/2000, ne' l'articolo 7 della l.r. n. 5/2008, e prevedere la permanenza in carica del direttore di APET; 3. Alla luce del contesto di legislatura sopra richiamato e' altresi' sancita la permanenza in carica del collegio dei revisori di APET; 4. Al fine di consentire l'immediata operativita' della presente legge e' opportuno disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Permanenza in carica degli organi di APET 1. Il direttore dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) di cui alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»), resta in carica fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino della stessa Agenzia e, comunque, non oltre la scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 18 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). 2. Il direttore dell'APET adotta: a) gli atti di ordinaria amministrazione di rispettiva competenza; b) gli atti di straordinaria amministrazione necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini pregiudizio per l'Agenzia. 3. Il collegio dei revisori dell'APET resta in carica fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino della stessa Agenzia e, comunque, non oltre la scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 18 della l.r. n. 5/2008.