Art. 4 
 
                    Denominazione, emblema e rete 
 
  1. La Regione riconosce la rete regionale  degli  Ecomusei  che  si
gestisce  in  forma  associativa.  Ogni  Ecomuseo  ha  diritto   alla
denominazione  esclusiva  ed  originale  ed  ad  un  proprio  emblema
esclusivo. 
  2. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di
cui all'articolo 3, comma 4, la Regione assegna a  ogni  Ecomuseo  la
sua denominazione esclusiva e  un  emblema  originale.  L'emblema  e'
veicolo di  promozione  dell'Ecomuseo  ed  e'  tutelato  nelle  forme
consentite. 
  3. La Regione promuove anche un emblema della  rete  regionale  che
raccolga l'immagine complessiva degli Ecomusei della Sicilia  e  cura
l'inserimento nei  siti  internet  istituzionali  di  appositi  spazi
dedicati alla rete regionale degli Ecomusei. 
  4. La Regione si impegna altresi' a inserire nel proprio  materiale
d'informazione e di  propaganda  relativo  ai  circuiti  didattici  e
turistici, sia su stampa che per  video,  le  informazioni  circa  le
caratteristiche tematiche,  le  risorse  e  gli  indirizzi  utili  di
ciascun Ecomuseo.