Art. 4 Denominazione, emblema e rete 1. La Regione riconosce la rete regionale degli Ecomusei che si gestisce in forma associativa. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale ed ad un proprio emblema esclusivo. 2. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di cui all'articolo 3, comma 4, la Regione assegna a ogni Ecomuseo la sua denominazione esclusiva e un emblema originale. L'emblema e' veicolo di promozione dell'Ecomuseo ed e' tutelato nelle forme consentite. 3. La Regione promuove anche un emblema della rete regionale che raccolga l'immagine complessiva degli Ecomusei della Sicilia e cura l'inserimento nei siti internet istituzionali di appositi spazi dedicati alla rete regionale degli Ecomusei. 4. La Regione si impegna altresi' a inserire nel proprio materiale d'informazione e di propaganda relativo ai circuiti didattici e turistici, sia su stampa che per video, le informazioni circa le caratteristiche tematiche, le risorse e gli indirizzi utili di ciascun Ecomuseo.