Art. 6 
 
                        Contributi regionali 
 
  1. La Regione puo' concedere contributi, anche a valere  sui  fondi
comunitari, in primo luogo per il raggiungimento dei  livelli  minimi
di  qualita',  di  cui  all'art.  3,  comma  3,  oltre  che  per   la
realizzazione e  lo  sviluppo,  compresi  gli  interventi  per  opere
edilizie,  acquisto  di  beni   ed   attrezzature,   degli   Ecomusei
riconosciuti ai sensi della presente legge fino al limite del 50  per
cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore. 
  2. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui  al  comma  1
sono definiti con il regolamento di cui al comma 3  dell'articolo  3,
previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5,
e i contributi sono erogati con provvedimenti del dirigente  generale
del dipartimento dei beni culturali e dell'identita' siciliana. 
  3. I contributi non possono essere utilizzati per finalita' diverse
da quelle per le quali sono stati assegnati. 
  4. Con la deliberazione di cui  al  comma  2  sono  individuate  le
modalita' di verifica  sull'impiego  dei  contributi.  Il  mancato  o
diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la  decadenza  dal
diritto al contributo, nonche' la decadenza del riconoscimento  e  la
cancellazione dall'elenco degli Ecomusei d'interesse regionale.