Art. 6 Contributi regionali 1. La Regione puo' concedere contributi, anche a valere sui fondi comunitari, in primo luogo per il raggiungimento dei livelli minimi di qualita', di cui all'art. 3, comma 3, oltre che per la realizzazione e lo sviluppo, compresi gli interventi per opere edilizie, acquisto di beni ed attrezzature, degli Ecomusei riconosciuti ai sensi della presente legge fino al limite del 50 per cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore. 2. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 3, previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5, e i contributi sono erogati con provvedimenti del dirigente generale del dipartimento dei beni culturali e dell'identita' siciliana. 3. I contributi non possono essere utilizzati per finalita' diverse da quelle per le quali sono stati assegnati. 4. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono individuate le modalita' di verifica sull'impiego dei contributi. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto al contributo, nonche' la decadenza del riconoscimento e la cancellazione dall'elenco degli Ecomusei d'interesse regionale.