Art. 10 Procedura per l'istruttoria delle domande 1. La Commissione di cui al precedente art. 9 a seguito dell'istruttoria provvede a: a) rilevare il grado di rappresentativita' di ciascuna associazione, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli 4 e 5; b) individuare, per ogni settore economico di cui al precedente art. 3, l'associazione maggiormente rappresentativa alla quale spetta la designazione dei componenti della consulta; c) rilevare il grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione sindacale alla quale spetta la designazione dei componenti della consulta; d) assegnare i seggi ai sensi dell'art. 6. 2. Espletata l'istruttoria della commissione, il dirigente generale del Dipartimento delle attivita' produttive provvedera' a: a) comunicare, alle associazioni ed alle organizzazioni che hanno inviato la domanda di cui al precedente art. 8, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi delle precedenti lettere del presente articolo; b) inviare le richieste di designazione dei membri ovvero delle relative terne alle associazioni dei settori economici maggiormente rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente articolo nonche' le richieste di designazione dei membri alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale individuate sempre ai sensi del presente articolo.