Art. 10 
 
              Procedura per l'istruttoria delle domande 
 
  1.  La  Commissione  di  cui  al  precedente  art.  9   a   seguito
dell'istruttoria provvede a: 
    a)  rilevare  il  grado   di   rappresentativita'   di   ciascuna
associazione, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli  4
e 5; 
    b) individuare, per ogni settore economico di cui  al  precedente
art. 3, l'associazione maggiormente rappresentativa alla quale spetta
la designazione dei componenti della consulta; 
    c)  rilevare  il  grado   di   rappresentativita'   di   ciascuna
organizzazione  sindacale  alla  quale  spetta  la  designazione  dei
componenti della consulta; 
    d) assegnare i seggi ai sensi dell'art. 6. 
  2. Espletata l'istruttoria della commissione, il dirigente generale
del Dipartimento delle attivita' produttive provvedera' a: 
    a) comunicare, alle associazioni ed alle organizzazioni che hanno
inviato la domanda di cui al precedente art.  8,  i  risultati  della
rilevazione effettuata ai sensi delle precedenti lettere del presente
articolo; 
    b) inviare le richieste di designazione dei membri  ovvero  delle
relative terne alle associazioni dei settori  economici  maggiormente
rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente
articolo  nonche'  le  richieste  di  designazione  dei  membri  alle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello
regionale individuate sempre ai sensi del presente articolo.