Art. 12 Definizione del procedimento 1. Esaurite le attivita' di cui ai precedenti articoli 10 ed 11, il dirigente generale del Dipartimento delle attivita' produttive provvede a trasmettere prontamente all'assessore regionale delle attivita' produttive una relazione contenente gli esiti del procedimento con l'indicazione specifica delle associazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale cui spetta designare i componenti della consulta. 2. Unitamente alla suddetta relazione, il dirigente generale trasmette altresi' i nominativi dei membri designati ovvero le relative terne, comprensive di tutte le dichiarazioni rese dai soggetti interessati, al fine di consentire all'assessore regionale delle attivita' produttive di formulare la relativa proposta da inoltrare alla Giunta regionale per l'approvazione e, quindi, per la definizione del procedimento di nomina ai sensi dell'art. 6, primo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8. 3. Le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale cui spetta designare i componenti della consulta, cosi' come individuate in esito alla definizione delle procedure avviate con l'avviso di cui al precedente art. 1, saranno altresi' successivamente consultate ai fini della richiesta di cui all'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.