Art. 12 
 
                    Definizione del procedimento 
 
  1. Esaurite le attivita' di cui ai precedenti articoli 10 ed 11, il
dirigente  generale  del  Dipartimento  delle  attivita'   produttive
provvede a  trasmettere  prontamente  all'assessore  regionale  delle
attivita'  produttive  una  relazione  contenente   gli   esiti   del
procedimento   con   l'indicazione   specifica   delle   associazioni
imprenditoriali e sindacali maggiormente  rappresentative  a  livello
regionale cui spetta designare i componenti della consulta. 
  2.  Unitamente  alla  suddetta  relazione,  il  dirigente  generale
trasmette altresi'  i  nominativi  dei  membri  designati  ovvero  le
relative terne,  comprensive  di  tutte  le  dichiarazioni  rese  dai
soggetti interessati, al fine di consentire  all'assessore  regionale
delle attivita' produttive  di  formulare  la  relativa  proposta  da
inoltrare alla Giunta regionale per l'approvazione e, quindi, per  la
definizione del procedimento di nomina ai sensi  dell'art.  6,  primo
periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8. 
  3. Le associazioni imprenditoriali maggiormente  rappresentative  a
livello regionale cui spetta designare i componenti  della  consulta,
cosi' come individuate in  esito  alla  definizione  delle  procedure
avviate con l'avviso di cui al precedente art.  1,  saranno  altresi'
successivamente consultate ai fini della richiesta di cui all'art. 7,
comma 1, ultimo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.