Art. 13 Sostituzione componenti 1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente della consulta, l'IRSAP da' l'immediato avviso al dirigente generale del Dipartimento delle attivita' produttive il quale, entro i successivi quindici giorni, provvede a richiedere la nuova designazione ovvero la nuova terna all'organizzazione imprenditoriale o sindacale che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto la quale deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della relativa richiesta. 2. Trascorso il suddetto termine senza che le organizzazioni di cui sopra hanno provveduto alle comunicazione, il Dipartimento delle attivita' produttive procede assegnando il seggio all'associazione o organizzazione che segue in graduatoria la quale dovra' provvedere alla designazione ovvero alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla relativa richiesta. 3. Ricevute le nuove designazioni ovvero la nuova terna, il dirigente generale del Dipartimento delle attivita' produttive inoltra immediatamente la relativa documentazione all'assessore regionale delle attivita' produttive per la definizione del procedimento di subentro e la nomina del nuovo componente, ai sensi dell'art. 6, primo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8. 4. Il componete sostituito resta in carica sino alla scadenza originaria del mandato del componente deceduto, dimesso o decaduto.