Art. 13 
 
                       Sostituzione componenti 
 
  1. In caso di decesso, dimissioni  o  decadenza  di  un  componente
della consulta, l'IRSAP da' l'immediato avviso al dirigente  generale
del  Dipartimento  delle  attivita'  produttive  il  quale,  entro  i
successivi  quindici  giorni,  provvede   a   richiedere   la   nuova
designazione ovvero la nuova terna all'organizzazione imprenditoriale
o sindacale che aveva designato il componente deceduto, dimissionario
o decaduto la quale deve provvedere entro il  termine  perentorio  di
quindici giorni dalla ricezione della relativa richiesta. 
  2. Trascorso il suddetto termine senza che le organizzazioni di cui
sopra hanno provveduto  alle  comunicazione,  il  Dipartimento  delle
attivita' produttive procede assegnando il seggio all'associazione  o
organizzazione che segue in graduatoria la  quale  dovra'  provvedere
alla designazione ovvero alla formulazione della terna entro quindici
giorni dalla relativa richiesta. 
  3. Ricevute  le  nuove  designazioni  ovvero  la  nuova  terna,  il
dirigente  generale  del  Dipartimento  delle  attivita'   produttive
inoltra  immediatamente  la  relativa  documentazione   all'assessore
regionale  delle  attivita'  produttive  per   la   definizione   del
procedimento di subentro e la nomina del nuovo componente,  ai  sensi
dell'art. 6, primo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n.
8. 
  4. Il componete sostituito  resta  in  carica  sino  alla  scadenza
originaria del mandato del componente deceduto, dimesso o decaduto.