Art. 2 D u r a t a 1. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, i componenti della Consulta delle attivita' produttive restano in carica cinque anni decorrenti dalla data del decreto presidenziale di nomina adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, anche nel caso di sostituzione ai sensi del successivo art. 13.