Art. 2 
 
                             D u r a t a 
 
  1. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 gennaio  2012,  n.
8, i componenti della Consulta delle attivita' produttive restano  in
carica cinque anni decorrenti dalla data del decreto presidenziale di
nomina adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge  regionale
12 gennaio 2012, n. 8, anche nel caso di sostituzione  ai  sensi  del
successivo art. 13.