Art. 5 
 
Criteri per la determinazione del grado di  rappresentativita'  delle
                      organizzazioni sindacali 
 
  1.  Il  grado  di  rappresentativita'  di  ciascuna  organizzazione
sindacale maggiormente rappresentativa nel  territorio  regionale  e'
definito dal numero di iscritti con  delega,  dipendenti  da  imprese
operanti nel territorio regionale, indicando il  numero  di  iscritti
per ogni impresa, in regola con i pagamenti effettuati alla data  del
31 dicembre antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di cui
al precedente art. 1.