Art. 5 Criteri per la determinazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali 1. Il grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel territorio regionale e' definito dal numero di iscritti con delega, dipendenti da imprese operanti nel territorio regionale, indicando il numero di iscritti per ogni impresa, in regola con i pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 1.